Le società multiculturali sono in sé e per sé un fatto positivo, per la ricchezza appunto culturale che possiede, per le diverse tradizioni portate dai popoli che si mescolano e che danno vita a qualcosa di nuovo e che unisce in sé caratteri anche molto differenti, ma non per questo divergenti.
Questo clima ha però un "prezzo" implicito da pagare, che è anche il rovescio della medaglia della multiculturalità: non tutti i tratti di una cultura di proveninenza sono importabili e non tutti sono accettabili in quanto incompatibili con gli altri tratti della società che ospita e accoglie le diverse culture e quindi alcuni di questi tratti devono essere abbandonati nelle terre e nelle tradizioni d'origine, altrimenti il prezzo da pagare è lo scontro con l'ordinamento del Paese che accoglie. Ovvero con l'ordinamento italiano.
Uno dei motivi di incompatibilità, quando non di contrasto, con diverse culture straniere è costituito dalla politica matrimoniale. Sono molte infatti le culture nel mondo che prevedono la possibilità per tradizioni ataviche di combinare matrimoni tra famiglie senza neanche prendere in considerazione la volontà delle suddette figlie o anche solo l'età delle stesse: la piaga delle "spose bambine" in certe aree è tristemente nota e non ancora purtroppo debellata, così come quella dei matrimoni combinati con ragazzine giovanissime. L'ultimo episodio in ordine cronologico, per fortuna sventato, riguarda una quindicenne di origini egiziane che da Torino avrebbe dovuto abbandonare la scuola e tutto ciò con cui è cresciuta per sposare un perfetto sconosciuto di dieci anni più grande di lei.
Tralasciando gli aberranti profili umani della vicenda suddetta e del fenomeno tanto primitivo quanto ancora tristemente attuale, occorre chiarire che i matrimoni con persone minorenni in Italia sono vietati: la legge prescrive infatti dei requisiti per il matrimonio, alcuni formali e legati al rito, altri molto più sostanziali e fra questi ultimi rientrano la maggiore età ed il libero consenso delle parti che vogliono contrarre matrimonio. Questo perché l'ordinamento presume e al tempo stesso richiede che le parti abbiano raggiunto la piena maturità e la consapevolezza dell'atto matrimoniale e dei suoi effetti sulla loro vita.
Nello specifico, l'art. 84 del Codice Civile statuisce molto chiaramente che i minorenni non possono contrarre matrimonio e una sola eccezione è prevista "per gravi motivi" nel caso di sedicenni già maturi sotto ogni profilo psico-fisico e comunque dietro esame e specifica autorizzazione del Tribunale dei Minori, quindi con un attento vaglio di ogni circostanza che porti all'emancipazione e al matrimonio dei minori stessi. Minori che comunque siano in un'età in cui possano avere una miglior comprensione della vita e possano anche accoglierla e donarla.
Salvo tale caso, ormai più raro che effettivo, sposare una persona che non abbia compiuto almeno 18 anni è quindi illegale in Italia e tale impedimento è sanzionato da una nullità radicale ed assoluta del matrimonio: in altri termini, uno sposalizio celebrato con una persona non maggiorenne o non consenziente (o peggio ancora entrambe le cose) nemmeno esiste agli occhi della legge e a tutti gli effetti civili.
E tantomeno potrebbe essere considerato legale o accettabile un matrimonio del genere celebrato all'estero: un matrimonio infatti può essere fatto valere a tutti gli effetti da coppie che provengano da altri Paesi, ma perché ciò avvenga non basta che si faccia pervenire l'atto di matrimonio dall'archivio dello stato civile di una nazione straniera, bensì occorre che questo matrimonio rispetti le norme ed i requisiti posti dall'ordinamento italiano... con la conseguenza che certi matrimoni potrebbero non essere riconosciuti in Italia e non varrebbero quindi niente, per via della manifesta incompatibilità con quanto previsto dall'ordinamento giuridico.
Inoltre vi è un aspetto poco considerato riguardo al fenomeno delle "spose bambine": nel caso in cui questi barbari matrimoni dovessero essere non solo celebrati, ma anche purtroppo consumati, i mariti sarebbero pure passibili di arresto non solo in quanto pedofili, ma anche in quanto criminali. La legge vieta infatti i rapporti sessuali con i minorenni all'art. 609 quater del Codice Penale e la fattispecie è considerata alla stessa stregua della violenza sessuale, a cui la norma citata esplicitamente rimanda, a prescindere dal fatto che ci sia o meno un qualsiasi genere di consenso. Questo senza considerare anche le varie possibili circostanze aggravanti di fatti del genere.
Prendere una sposa bambina significa quindi non essere affatto un marito ed essere altresì uno stupratore agli occhi dell'Italia, senza giustificazioni di sorta che possano derivare da un'altra tradizione o da un'altra cultura. Significa violare in un colpo solo ogni legge civile e penale e rovinare il significato di ciò che dovrebbe essere solo una bella cosa.
Bel post. Mi pareva che potessero sposarsi dopo i 16 anni anche su autorizzazione della famiglia, è un ricordo errato?
RispondiEliminaPiù che altro è inesatto: è vero che i sedicenni possono sposarsi, ma la legge richiede che sussistano gravi motivi per derogare al requisito ordinario della maggiore età e deve esserci sempre e comunque il vaglio del Tribunale dei Minori.
EliminaL'autorizzazione della famiglia è un retaggio del passato e di per sé non è sufficiente ad integrare il requisito dell'idoneità matrimoniale come richiesto dall'art. 84 C.C., proprio per evitare situazioni di matrimoni combinati sotto mentite spoglie di consenso familiare.