Può capitare nella vita di commettere qualche azione che sia
penalmente rilevante e questa azione può essere realizzata con coscienza oppure può essere del
tutto slegata dalla volontà del soggetto. E com'è noto, ad ogni
azione corrisponde sempre una reazione e l'ordinamento reagisce alle
azioni vietate con una sanzione da irrogare dopo un processo.
Ma cosa succede quando le condotte vietate sono più di una e peggio ancora vengono commesse volontariamente a distanza di tempo l'una dall'altra, senza essere collegate tra loro? A questa ipotesi risponde l'art. 99 del Codice Penale con la previsione dell'istituto della "recidiva".
Si tratta nientemeno che di un istituto che dal punto di vista dell'effetto sostanziale si può considerare come un'aggravante di un reato che però sia doloso, ovvero sia volontario, e susseguente ad un altro reato anch'esso doloso. Essere recidivi significa, in estrema sintesi, ricadere nell'errore di commettere volontariamente dei delitti a distanza di tempo.
Ma cosa succede quando le condotte vietate sono più di una e peggio ancora vengono commesse volontariamente a distanza di tempo l'una dall'altra, senza essere collegate tra loro? A questa ipotesi risponde l'art. 99 del Codice Penale con la previsione dell'istituto della "recidiva".
Si tratta nientemeno che di un istituto che dal punto di vista dell'effetto sostanziale si può considerare come un'aggravante di un reato che però sia doloso, ovvero sia volontario, e susseguente ad un altro reato anch'esso doloso. Essere recidivi significa, in estrema sintesi, ricadere nell'errore di commettere volontariamente dei delitti a distanza di tempo.
La legge prevede tre forme di recidiva:
- Semplice: si verifica quando vengono commessi due delitti non colposi e il primo è già stato accertato con sentenza irrevocabile di condanna; è la forma più "grezza" ed immediata e comporta un aumento della pena inflitta per il secondo delitto.
- Aggravata: altresì detta specifica, è quella forma di recidiva che si applica quando i due delitti non colposi non sono collegati tra loro, ma sono dello stesso tipo e quindi il recidivo ricade sostanzialmente due volte (o più) nello stesso errore, finendo per subire un aggravio di pena maggiore della recidiva semplice.
- Reiterata: forma più grave della recidiva, si applica solamente quando il nuovo delitto non colposo viene commesso da chi è già recidivo e l'aumento di pena conseguente è diverso a seconda della recidiva già dichiarata (ovvero a seconda che il reo sia un recidivo semplice o aggravato).
Il discorso non è però finito qui, perché è
necessario specificare ancora che la recidiva non è mai automatica: essa
infatti va notata, richiesta dal Pubblico Ministero, valutata e dichiarata in sentenza da un
giudice: l'organo giudicante ha infatti un ampio margine discrezionale
sull'applicazione della recidiva, cosa da non sottovalutare per via dei
suoi effetti non solo diretti, bensì anche per tutti i riflessi inerenti al regime carcerario, all'esecuzione della pena e all'accesso ai benefici di legge e alle misure premiali. Avere la qualifica di recidivo per il
reo siginifica avere una pena sostanzialmente più grave e quindi
differenziata e diversamente modulata rispetto a chi delinque per la prima volta, ma
non solo: il recidivo infatti ha molte più preclusioni, in quanto ha
diversi limiti sulla fruibilità di permessi premio, benefici carcerari,
misure alternative, persino al patteggiamento.
Essere recidivi in
diritto non è mai una buona cosa, perché l'ordinamento vede con sempre
maggior sfavore coloro che delinquono più volte. Come si suol dire,
errare è umano, ma perseverare è diabolico.
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