lunedì 8 maggio 2017

La calunnia: cos'è veramente?

Nel mondo del diritto vi sono diversi falsi sinonimi che vigono nell'uso del linguaggio corrente. Uno di essi è già stato esaminato in tema di diffamazione, ragion per cui pare utile ora esaminare l'altro vocabolo usato come sinonimo: la calunnia.
Ancora una volta si richiama per completezza l'approfodimento che era stato dedicato alla distinzione tra i due termini nella loro corretta accezione nel Codice Penale.


A differenza del falso sinonimo, il reato di calunnia non tutela il buon nome o l'onorabilità della singola persona investita da maldicenze, bensì ad essere garantito è il buon funzionamento della giustizia e soprattutto l'interessa che essa non venga mossa inutilmente o, peggio ancora, a danno di un innocente.
Come stabilisce infatti l'art. 368 del Codice Penale, viene punito chiunque presenti un atto che faccia partire indagini o fabbrichi addirittura prove false nei confronti di una persona che in realtà non ha commesso alcun reato e della cui innocenza il querelante sia consapevole. La norma citata modula anche la pena e prevede diversi scaglioni a seconda di quanto sia grave la condotta e quanto sia progredita l'ingiustizia: può infatti succedere purtroppo che non ci accorga dell'errore e della meschina falsità attuata prima che si sia verificata una condanna in processo nei confronti dell'innocente... ma nel momento in cui la verità viene a galla, le conseguenze per chi ha mandato ingiustamente qualcuno in prigione non saranno molto leggere.
Appare quindi ovvio, come statuisce anche l'art. 370, che per i casi di minore gravità che riguardano delle contravvenzioni e non dei reati, la pena per una calunnia sarà molto minore.
Analoga ragione muove l'ordinamento nel successivo art. 369 quando regola l'autocalunnia, ossia quel reato per cui una persona che si autoaccusa di un reato che non ha commesso: impedire di intralciare le indagini o di far avviare addirittura un procedimento penale senza un reale motivo... o meglio, senza un motivo valido agli occhi della giustizia.

Quando a ciò non si aggiunge una possibile imputazione per favoreggiamento, il reato di calunnia scatta nel momento stesso in cui vengono avviate delle indagini che poi dimostrano la totale estraneità ai fatti di una persona, come avvenuto in alcuni casi anche recenti: basti solo pensare al coinvolgimento del tutto infondato di Patrick Lumumba nel caso dell'omicidio di Meredith Kercher da parte di Amanda Knox, condannata tra le altre imputazioni anche per calunnia, o il caso di alcune maestre d'asilo finite nei guai ingiustamente per colpa di genitori che hanno provato a cavalcare l'onda dei recenti scandali delle maestre che maltrattano i bambini.
Vi è ancora un aspetto fondamentale da osservare: a differenza della diffamazione, non serve alcuna querela di parte affinché l'ordinamento proceda contro un calunniatore: l'ordinamento ritiene infatti più grave la condotta di chi turbi il buon funzionamento della giustizia e quindi non sottopone la procedibilità di questo reato alla condizione di una richiesta di punizione da parte di chi magari vorrebbe solo (legittimamente) dimenticare la brutta vicenda subita.
La giustizia tuttavia non lascia impunita una violazione del genere.

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