lunedì 22 maggio 2017

Cos'è il pignoramento mobiliare?

In un periodo di crisi economica è più frequente che si verifichino fenomeni di debiti non pagati da chi ha chiesto dei prestiti o perché le previsioni di investimento non si realizzano o perché non può più permettersi di portare avanti un'attività economica ed entra quindi nell'ambito delle procedure fallimentari o per qualsiasi altro motivo possibile ed immaginabile. Ai fini del pignoramento non importa per quale scopo sia stato contratto il debito né se è stato contratto con un privato, un istituto di credito, un'agenzia di micro-credito o un altro soggetto autorizzato: ciò che conta è che il credito erogato e non restituito sia "liquido, certo ed esigibile"... ossia, in altri termini, che sia determinato (o comunque determinabile) nel suo ammontare, che abbia origine lecita e che vi siano le condizioni di legge (titolo esecutivo e atto di precetto) per poter richiedere indietro il credito in questione. I creditori quindi, per rientrare almeno in parte di quanto prestato a chi non può permettersi di onorare integralmente il proprio debito con valuta contante, deve ricorrere alle procedure dell'esecuzione forzata per poter ottenere una qualche compensazione.
Il pignoramento rappresenta la fase iniziale di questa procedura e tra le tante tipologie che esistono, quella cosiddetta mobiliare è quella più nota e più famigerata, in quanto mirata ad ottenere la soddisfazione del credito sui beni mobili del debitore.
Preliminarmente occorre sgombrare il campo da un equivoco molto frequente: con il pignoramento non si portano subito via tutti i beni al debitore, in quanto il pignoramento, a norma dell'art. 492 del Codice di Procedura Civile, altro non è che una ricerca dei beni preceduta da un'ingiunzione effettuata da un ufficiale giudiziario per avvisare il debitore di non sottrarre determinati beni dalla propria disponibilità allo scopo di preservare la garanzia reale dei creditori... anche perché fare qualcosa del genere non sarebbe semplicemente un illecito civile, bensì costituirebbe anche un reato di sottrazione o di distruzione di cose in custodia (a seconda dei casi, ovviamente). Rischiare la galera diventa quindi qualcosa di davvero inopportuno; inoltre non farsi trovare e non risultare reperibile ai creditori o all'ufficiale giudiziario non è una soluzione: una volta può capitare una situazione in cui non si possa effettivamente essere a disposizione perché il dono dell'ubiquità non ce l'ha nessuno e il teletrasporto non è stato ancora inventato... ma se gli episodi di irreperibilità si fanno frequenti, allora è anche possibile incorrere in qualche conseguenza di natura non esattamente piacevole e, come si vedrà meglio più tardi, non occorre che il debitore sia presente per iniziare la ricerca dei beni da pignorare.
L'ingiunzione, peraltro, deve essere corredata dall'invito al debitore a dichiarare la propria residenza o un proprio domicilio e deve essere sottoscritta dal debitore o, in sua assenza, da un altro soggetto che potrebbe validamente ricevere una notifica al posto suo e a cui viene consegnata una copia destinata al debitore. Occorre tuttavia fare una precisazione: se l'ingiunzione stessa già contiene anche l'indicazione di alcuni beni di proprietà del debitore, questi si considerano già pignorati nel momento della sottoscrizione.

Il ricorso al pignoramento mobiliare tuttavia deve essere attentamente considerato nella giusta ottica, perché per i creditori significa sostanzialmente ricorrere alla classica ultima spiaggia: infatti la soddisfazione sui beni mobili del debitore è quasi sempre sinonimo di soddisfazione solo parziale, in quanto i beni non vengono semplicemente presi ed attribuiti al creditore, bensì devono essere venduti ad un'asta giudiziaria e sulla cifra ricavata poi i creditori potranno rivalersi secondo il loro numero e il tipo di credito che possono vantare nei confronti del medesimo debitore. Inoltre tale sfavore è anche confermato dal fatto che l'ordinamento stesso considera e consente tale forma di pignoramento solo quando non vi siano o siano insufficienti le altre forme di soddisfazione del credito (quale ad esempio una quota dello stipendio) che potrebbero dare maggior sicurezza di rientrare del debito.
Qualora si dovesse arrivare all'estremo rimedio del pignoramento mobiliare, l'ufficiale giudiziario incaricato dovrà effettuare una ricognizione di tutti i beni mobili di proprietà del debitore e sottoporli all'ingiunzione di non spostarli, non venderli e non sottrarli in ogni caso alla propria disponibilità in attesa dello svolgimento delle procedure di esecuzione forzata. Nel corso del suo intervento, l'ufficiale giudiziario può pignorare solamente i beni specifici del debitore, ragion per cui se durante l'esecuzione dovesse essere rinvenuto qualche bene di proprietà di altre persone, tale bene estraneo al patrimonio del debitore non può essere soggetto ad alcun pignoramento... ma, a scanso di equivoci e di frodi, occorre fornire anche una dimostrazione che quei dati beni siano effettivamente di terzi, soprattutto tramite prove scritte come i contratti di vendita registrati nei pubblici registri.

Vi è tuttavia un altro limite alla pignorabilità dei beni, sancito dall'art. 514 del Codice di Procedura Civile: vi sono infatti alcuni beni che non possono essere pignorati, né per il loro valore, né per l'utilità essenziale che tali beni possono rivestire per la sopravvivenza del debitore. Si tratta nello specifico di:
  • frutti, rendite e fondi;
  • beni demaniali, patrimoniali ed indisponibili dello Stato o degli enti pubblici;
  • beni ecclesiastici ed edifici di culto;
  • oggetti sacri e di utilità all'esercizio di culto religioso (anche se vi può essere un'eccezione nel caso in cui il valore intrinseco dell'oggetto in questione superi drasticamente l'utilità suddetta);
  • fedi nuziali, letti, armadi guardaroba, biancheria, tavoli e sedie da pranzo e mobili per cucinare, salvo che abbiano un particolare valore economico, artistico o di antiquariato (i letti sono comunque esclusi anche da questa eccezione);
  • viveri e combustibili per il mantenimento per un mese del debitore e dei suoi conviventi;
  • armi ed oggetti che il debitore ha un obbligo legale di custodia;
  • decorazioni al valore;
  • corrispondenza personale e manoscritti (salvo che non siano parte di una collezione);
  • animali, siano essi da compagnia o impiegati a fini terapeutici (quelli invece detenuti a fini economici o da allevamento sono ritenuti pignorabili).
Come emerso dall'elenco di cui sopra, si tratta di beni la cui natura è per molti versi indispensabile alla vita quotidiana ed affettiva delle persone... ma le varie modifiche che si sono succedute nel tempo e la stessa giurisprudenza hanno fatto in modo di rendere meno rigido il criterio dell'indispensabilità, temperandolo con valutazioni del caso concreto.
E a tal proposito bisogna considerare che il successivo art. 515 del Codice di Procedura Civile stabilisce un'impignorabilità relativa dei beni utili per le varie attività lavorative: questi beni, come computer o scritture contabili, sono l'ultima spiaggia dell'ultima spiaggia, perché possono essere pignorati, a condizione che non vi siano altri beni mobili pignorabili. Ma in quel caso è anche molto più facile che il pignoramento possa essere efficacemente contestato e quindi di per sé è poco frequente per ragioni del tutto evidenti.

La domanda classica che ora si pone è: come si svolge il pignoramento?
La legge prevede che, una volta che il creditore abbia ottenuto i titoli necessari, l'ufficiale giudiziario debba effettuare la ricerca dei beni mobili da pignorare sia nella casa, sia nei locali nella disponibilità del debitore, sia anche addosso alla persona del debitore stesso (ovviamente rispettandone il decoro ed evitando di lasciarlo in mutande), servendosi anche eventualmente dell'aiuto della forza pubblica sia per aprire coattivamente serrature e luoghi chiusi sia per allontanare eventuali soggetti molesti che disturbino la ricerca e l'individuazione dei beni da pignorare (compreso il debitore stesso). La presenza e l'ausilio della forza pubblica permettono quindi all'ufficiale giudiziario di procedere legittimamente all'esecuzione, anche in assenza del debitore o comunque contro la sua volontà, che sono quindi del tutto ininfluenti:
Da questa ricerca l'ufficiale giudiziario deve lasciare esenti i beni impignorabili descritti ed elencati sopra e deve altresì preferire il denaro contante ed i gioielli e poi, a scalare, i beni che siano più facilmente liquidabili in base al loro valore stimabile, da lui o grazie anche ad un perito eventualmente scelto e convocato dal creditore (e il cui compenso viene liquidato dal giudice dell'esecuzione forzata). Le operazioni possono essere avviate tra le ore 7 e le 21 di tutti i giorni feriali e una volta avviate possono proseguire ad oltranza, a discrezione dell'ufficiale giudiziario, che potrebbe decidere di portarle a compimento in un'unica occasione oppure differire l'esecuzione in un secondo momento... quindi, per quanto improbabile possa essere in concreto, una ricerca di beni da pignorare potrebbe anche iniziare alle 20.59 e protrarsi fino all'alba del giorno dopo (e tanti auguri se questa avviene in inverno).
Una volta individuati i beni da pignorare nel corso della stessa visita o in un secondo accesso da effettuare entro un massimo di 30 giorni, l'ufficiale giudiziario deve redigere un apposito verbale corredato anche di fotografie o filmati che mostrino bene i vari beni individuati e il loro valore stimato e quindi avviene la già citata intimazione a non sottrarre i beni pignorati.
Conclusa la ricerca, alcuni beni vengono però effettivamente sottratti alla disponibilità del debitore: la legge infatti prescrive che denaro contante, titoli di credito e oggetti preziosi debbano essere consegnati alla cancelleria del tribunale, che provvede quanto prima alle opportune forme di deposito specificamente previsti per tali beni mobili.

Da ultimo segue una precisazione di chiusura: l'ufficiale giudiziario esegue il suo dovere su indicazione del giudice e della legge, ma il suo operato non avviene a titolo gratuito: tutte le operazioni di accesso, di notifica, di ricerca, di stima e anche di deposito e custodia pubblica dei beni pignorati hanno un costo computato in termini di spese legali... che grava interamente sul debitore!
Quindi, nel momento in cui si dovesse ricevere un atto di precetto che intimi il pagamento di un debito, le cose migliori da fare sono due: pagare immediatamente quanto dovuto oppure rivolgersi ad un avvocato esperto in procedure esecutive e studiare il modo migliore per trovare un accordo con il creditore e bloccare o guadagnare comunque tempo per non far progredire troppo l'onerosa procedura di pignoramento.

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