mercoledì 20 aprile 2022

La reale portata dell'art. 11 della Costituzione

 

L'Italia è un Paese democratico in cui vige libertà di opinione, su qualsiasi tema e con quasi qualsiasi tono: inutile ricordare, forse, che certi modi di esprimersi non siano comunque ammessi dalla legge e soprattutto nel codice penale siano presenti dei limiti, come ad esempio per la diffamazione.

Vi è tuttavia una precisazione che appare opportuna: il fatto che qualcosa non sia vietato dalla legge non impone automaticamente la più totale libertà di parlare senza freni di ogni argomento possibile ed immaginabile e vi sono anzi temi e sfere che meriterebbero un'attenzione ed una moderazione di tempi e termini ed un'articolazione delle argomentazioni in cui sarebbe utile lasciare la parola invece di prenderla a sproposito sui social network.

Una di queste aree è sicuramente quella del diritto costituzionale: è importante che se ne parli e che la più ampia maggioranza della popolazione conosca almeno i dettami della Costituzione, che è la summa delle regole ed il pilastro fondamentale dell'ordinamento italiano, soprattutto affinché molti possano essere consapevoli di quelli che sono i diritti fondamentali garantiti dallo Stato e sappiano riconoscere chi strumentalizza e piega le regole ai propri fini o alle proprie ideologie.

Una delle regole più attualmente dibattute, ignorate e fraintese è, inspiegabilmente, quella dell'art. 11 della Costituzione: detta norma è infatti recentemente usata come riferimento massimo da quelle voci che vorrebbero una posizione al più neutralista dell'Italia nel recente scenario internazionale, mentre in altri casi analoghi le proteste non sono state tanto roboanti o confusionarie. Tuttavia tale riferimento è radicalmente sbagliato e il testo dell'articolo 11 non ha una portata limitata al mero non intervento nei conflitti altrui e nel non fare guerre: non solo la Storia più o meno recente smentisce questo assunto (basti pensare alla partecipazione di contingenti italiani a missioni internazionali nelle guerre del Kosovo, dell'Iraq o dell'Afghanistan), ma è anche e soprattutto il testo integrale della norma a negare queste illazioni infondate.

Per comprendere il motivo per cui tale "opinione" non si può ritenere tale, occorre andare ad esaminare l'articolo 11 nel suo complesso. Innanzitutto occorre osservare che è esso collocato fra i principi fondamentali del testo Costituzionale e quindi in quel nucleo essenziale da cui poi si diramano molte delle altre regole che sorreggono l'ordinamento intero: non si tratta quindi di un principio secondario o banale nemmeno all'interno del testo costituzionale e proprio per questo è utile avere un'attenzione maggiore del dovuto non solo al testo, ma anche al contesto storico in cui esso è stato forgiato.

Bisogna ricordare infatti che la Costituzione è stata scritta in un periodo storico molto preciso, al termine di quella che oggi è ben nota come Seconda Guerra Mondiale e durante la ricostruzione del Paese dopo un ventennio di dittatura. Sarebbe ingiusto tuttavia non ricordare come non fosse solo l'Italia in una fase delicata di ricostruzione, ma era praticamente il mondo intero che si stava riassestando e stava trovando nuovi equilibri e uno di questi tentativi era la nascita dell'ONU, che sostituiva la precedente inefficace Società delle Nazioni, che non era stata in grado di prevenire o impedire in alcun modo la follia nazista e lo scoppio del conflitto mondiale.

È in questo quadro che i principi fondamentali sono stati ideati e trascritti dall'Assemblea Costituente ed è proprio in memoria e contro la ripetizione non solo degli eventi della Seconda Guerra Mondiale, ma anche delle guerre coloniali avvenute durante il c.d. Ventennio, che è stata scritta la prima parte dell'articolo in questione.

La norma infatti recita testuali parole: 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

La motivazione di questa formulazione si può rinvenire già nella relazione al progetto del testo costituzionale del 1947, quando viene spiegato senza mezzi termini come “rinnegando recisamente la sciagurata parentesi fascista l'Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli.
Come si può chiaramente capire leggendo integralmente la norma e la relazione al testo che la accompagna, l'Assemblea Costituente ha voluto dare un taglio netto con le passate politiche aggressive ed espansionistiche, condannando espressamente ed apertamente la guerra di conquista che aveva caratterizzato il regime precedente alla neonata Repubblica Italiana; inoltre il dettato costituzionale delegittima radicalmente ogni possibilità che l'Italia attacchi un Paese straniero per risolvere con la forza militare una questione solo ed esclusivamente interna di tale altro Stato.
Quanto viene invece frainteso da una serie di soggetti che si definiscono pacifisti, senza davvero esserlo, nasce da una lettura molto superficiale e che si arresta alle prime parole dell'art. 11, ossia che “l'Italia ripudia la guerra”: questa lettura è invero fuorviante, perché se così fosse, non dovrebbe nemmeno esistere in Italia un esercito vero e proprio, un Codice Militare o una forza armata e soprattutto implicherebbe l'assurdità totale che la Repubblica abbia rinunciato per principio fondativo anche a difendersi in caso di aggressione da parte di altre Nazioni. Per fortuna questa è solo una lettura drammaticamente storpiata e frutto di una visione distorta della realtà e del mondo.
Ciò che il dettato costituzionale di conseguenza ammette è invece la guerra difensiva, ossia la possibilità di difendersi da attacchi ingiustificati o pretestuosi lanciati da altri Paesi e non è da escludersi nemmeno la possibilità di intervenire in difesa di altri Paesi che abbiano subito un simile attacco, soprattutto in virtù di trattati o patti internazionali o in accordo ad alleanze sovranazionali di cui l'Italia sia parte integrante.

Tale assunto è dato dalla seconda parte dell'art. 11 della Costituzione, di cui giova riportare ancora una volta il testo integrale:

[l'Italia] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Ancora una volta occorre tornare ad esaminare il contesto storico per cercare di comprendere la ragion d'essere e la portata del dettato normativo: all'epoca in cui il testo fondamentale della Repubblica è stato scritto, l'ONU era stata fondata da pochissimi anni e stavano nascendo anche altre organizzazioni ed alleanze a carattere politico, economico e militare e rifiutare l'opportunità di avere aiuti in tema di commercio e difesa internazionali e soprattutto di dimostrare a tutti che l'Italia aveva cambiato volto rispetto al fascismo per incarnare un mero pacifismo passivo sarebbe stato oltremodo insensato. È stato invece grazie all'art. 11 che l'Italia ha potuto entrare a far parte di organizzazioni tutt'oggi vigenti, come l'ONU, la NATO o quella che oggi è l'Unione Europea.

Quanto alla portata pratica ed effettiva, la norma non fa altro che statuire quello che è poi una pratica delle relazioni internazionali quando si viene ad esaminare l'adesione ed il rapporto tra membri di una qualsiasi organizzazione o ente di natura non privatistica tra Nazioni diversi. Per citare ancora la relazione all'art. 11 del 1947, “Stato indipendente e libero, l'Italia non consente, in linea di principio, altre limitazioni alla sua sovranità, ma si dichiara pronta, in condizioni di reciprocità e di eguaglianza, a quelle necessarie per organizzare la solidarietà e la giusta pace fra i popoli.


Basta saper leggere il testo costituzionale nella sua interezza per comprendere con assoluta chiarezza e senza possibilità di dubbio come l'Italia in questo periodo storico abbia piena libertà di agire con la più ampia discrezionalità senza aggredire per prima nessun'altra Nazione e le decisioni in tema di politica internazionale non possono mai essere prese alla leggera, ma dire che siano a priori incostituzionali ed illegittimi gli aiuti e le forniture di messi militari ad un altro Paese aggredito o un futuro intervento armato in uno scenario caldo, soprattutto se deciso in seno ad un'organizzazione internazionale ed in presenza di ragioni e violazioni comprovate, è frutto, nella migliore delle ipotesi, di una grave e colpevole ignoranza in materia di legge e principi costituzionali.

venerdì 19 marzo 2021

Come rinunciare alla maternità?

Come è ben noto, nell'ordinamento italiano la famiglia ha un ruolo molto importante, tanto che vi sono diverse norme che cercano di offire la più ampia tutela ai suoi membri, prevedendo e a volte anche imponendo diritti e doveri della più ampia e diversa natura. Tra questi la potestà genitoriale riveste sicuramente un'importanza a dir poco centrale, tanto che la legge non consente di rinunciarvi o di perderla, se non per motivi di assoluta gravità... con un'unica grande eccezione, che riguarda la maternità. Pare doveroso premettere che non si parlerà del tema dell'aborto, in quanto non si può qualificare come una rinuncia a qualcosa che si viene a creare con la nascita di un figlio. Anzi, per molti versi la rinuncia alla maternità si configura esattamente agli antipodi di tale pratica ancor'oggi dibattuta.

La legge, nello specifico il DPR 396/2000, ha istituito e regolato uno strumento inedito, poco conosciuto e mai visto prima nell'ordinamento italiano: il parto anonimo in ospedale.
In base alla norma citata, è possibile per una donna che lo desideri partorire in ospedale e non riconoscere il proprio discendente, esprimendo quindi il diniego ad essere menzionata nell'atto di nascita di un "bambino vivo e vitale", qualsiasi ne siano le insindacabili ragioni. Di questo diritto ci si può avvalere indipendentemente dalla condizione economico-sociale e dallo stato civile della partoriente e questo ha altresì un ulteriore effetto potenziale: nel caso in cui la puerpera sia sposata ed eserciti questo diritto, sul figlio non riconosciuto dalla madre decade anche qualsiasi possibile presunzione di paternità che la legge altrimenti farebbe sussistere in capo al marito.
Si capisce quindi come questa facoltà messa a disposizione dalla legge e ancora poco usata possa consentire di preservare una vita ed i suoi diritti costituzionalmente garantiti, contrariamente all'aborto, e al tempo stesso alla madre di disinteressarsi completamente del destino del neonato qualsiasi sia la ragione alla base di tale scelta, per lasciarlo alle cure delle istituzioni e di altre famiglie interessate ad avere figli.

Il parto anonimo tuttavia non si limita ad apporre un codice specifico sugli atti da trasmettere agli ufficiali dello stato civile per registrare la nuova nascita senza il nome della madre, ma anche ha una serie di sviluppi e ramificazioni che non si possono dare per scontate e che saranno molto semplificate in questa sede: il bambino neonato ha infatti comunque diritto ad essere accudito ed allevato da una famiglia, anche se diversa da quella di sangue, e pertanto il presidio ospedaliero ha il dovere di avvertire il Tribunale dei Minori competente per territorio una volta decorso il termine perentorio di 15 giorni concessi alla madre per cambiare idea e riconoscere il proprio figlio: in tal modo l'autorità giudiziaria ha quindi modo e dovere di procedere quanto prima a porre il neonato abbandonato in stato di adottabilità, in modo che una famiglia idonea individuata dal Tribunale medesimo possa prendersene cura.

Le informazioni cliniche inerenti al parto invece non vengono semplicemente disperse o cancellate come si potrebbe pensare, bensì vengono archiviate dall'ospedale con tutte le cure per tenerle secretate: il codice della privacy prevede infatti che di tali atti possano esserne fatte copie solo a partire da cento anni dall'evento e che eventuali informazioni cliniche possano essere rivelate solo ove rilevanti e con ogni accortezza affinché il nome della madre non venga menzionato.
Questa cautela è opportuna per due ragioni. La prima di tutta evidenza è di carattere più squisitamente medico: qualsiasi informazione relativa a malattie o patologie congenite possono essere sempre rilevanti per formare la cartella clinica del neonato e in caso di necessità, tali informazioni sarebbero altrimenti molto difficili, se non impossibili da reperire, rendendo pertanto più difficoltoso o parimenti impossibile un adeguato trattamento terapeutico che si dovesse rendere necessario.
La seconda ragione della conservazione di tali dati è invece di natura giudiziaria: decorsi un considerevole numero di anni e superato anche il raggiungimento della maggiore età del figlio non riconosciuto, questi acquisisce la facoltà di chiedere all'autorità giudiziaria la possibilità di venire a conoscenza delle proprie vere origini ed è solo per tale tramite che l'autorità competente può ricavare le informazioni utili per ricercare e tentare di entrare in contatto con la madre. L'esito di tale contatto non è tuttavia né automatico né scontato, non solo perché le ricerche dell'autorità giudiziaria possono non avere successo, ma anche e soprattutto perché la legge consente ancora alla madre di perpetuare il proprio silenzio e di rifiutare quindi ogni possibilità di farsi riconoscere e di avere contatti con il figlio lasciato in ospedale tanti anni prima. E di fronte a tale diniego non c'è possibilità di appello. il diritto a conoscere le proprie origini si infrange secondo la legge contro il prevalente diritto alla riservatezza dell'origine stessa.

Da ultimo occorre segnalare qualcosa che dovrebbe essere ovvio, ma che purtroppo non si è rivelato tale: la facoltà del parto anonimo in ospedale non è consentita alle donne che abbiano fatto ricorso a procedimenti di procreazione medicalmente assistita. La ragione è presto detta: i trattamenti per la ricerca di un figlio non sono e non possono essere considerati un capriccio o un frutto di un desiderio transitorio e pertanto la legge richiede ed in questo caso pure impone coerenza a chi a tali trattamenti abbia fatto ricorso con successo per procreare una nuova vita che altrimenti non sarebbe stata concepita.

Come sarà ormai emerso con chiarezza, l'istituto del parto anonimo in ospedale non è stato concepito come antitesi all'aborto, ma copre altre esigenze di riservatezza e mira a contemperare diversi interessi di natura personale e sociale della madre con quelli più elementari di cura e di salute di cui un bambino non voluto, ma comunque nato ha in ogni caso diritto. Il fatto che possa configurarsi come un'alternativa all'aborto è un corollario sociale che potrebbe e forse dovrebbe essere preso in considerazione, sebbene la sua mira principale sia volta a contrastare quei fenomeni aberranti ed agghiaccianti dei bambini partoriti in segreto e gettati nell'immondizia come se fossero pattume, senza alcuna considerazione o rispetto per la vita di un neonato per supposte ragioni d'onore.
In simili casi, molto meglio rinunciare alla maternità e dare una possibilità alla vita piuttosto che farla nascere e sopprimerla nella spazzatura.

domenica 22 marzo 2020

Come difendersi dal Decreto sul Coronavirus?

In data 8 marzo 2020, è stato emanato in Gazzetta Ufficiale il famigerato Decreto Urgente per cercare di contenere il Coronavirus. L'efficacia di tale provvedimento si prospettava già dubbia in partenza a causa della conclamata e clamorosa fuga di notizie che già la sera precedente ha fatto circolare diverse bozze del medesimo decreto. Il fatto che tale informazione sia divenuta di dominio pubblico con un tempismo tanto inopportuno non solo ha una ancora possibile rilevanza penale per epidemia ai sensi dell'art. 656 del Codice Penale, ma è stato altresì deleterio per il mantenimento dell'ordine pubblico, unitamente a programmi, talk show e addirittura una conferenza stampa dello stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che preannunciava l'intento di attuare per decreto l'intento di cui si stava già da giorni discutendo: l'effetto, com'era altresì prevedibile e quasi scontato, ha infatti generato la ben nota fuga preventiva di moltissime persone dalla Stazione Centrale di Milano e in generale da quasi tutti gli snodi ferroviari verso tutto il resto d'Italia (e forse non solo) prima della promulgazione e dell'attuazione del Decreto. Questo caso, prima ancora che all'eventuale giudizio della legge per ipotesi di epidemia o di reati colposi contro la salute, è rimesso al giudizio della pubblica morale e potrebbe probabilmente rientrare come menzione disonorevole nei libri di storia e di sociologia.

Il Decreto in sé è un testo uscito in un momento improvvido e con un colpevole ritardo, è stato solo il primo di una serie di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (meglio noti con l'abbreviazione D.P.C.M.) che hanno disposto una serie di sempre più numerose e stringenti limitazioni alle varie facoltà e libertà di attività e di movimento, sempre sulla scia di un'emergenza continua, ma senza mai arrivare a rafforzare tali misure restrittive con temporanee nuove ed incisive misure penali o con richiami espressi a norme più incisive, lasciando l'adattamento alle ordinanze degli enti locali: l'unica norma espressamente richiamata è l'art. 650 del Codice Penale. Si tratta di un reato che non è legalmente considerato di particolare gravità ed è inquadrato legalmente tra le cosiddette "contravvenzioni", ossia quelle figure di reato reputate minori e che hanno una qualificazione diversa e più leggera nelle sanzioni e nel modo di applicarle.
Tale omessa previsione si deve essere ampiamente diffusa, in quanto molta gente ha deciso di non rimanere ligia alle prescrizioni, tanto che è nota la notizia per cui il numero dei denunciati per l'inosservanza dei decreti è divenuto addirittura superiore al numero dei contagiati dal Covid-19.
Non è questa la sede per discutere dei profili morali dell'opportunità delle condotte tenute e della severità dei controlli adottati, che peraltro hanno pure permesso di scoprire con maggiore facilità altri reati, perché è rilevante invece osservare come da questa inosservanza sia legalmente possibile difendersi in maniera tutto sommato agevole.

Occorre tuttavia dare un'avvertenza preliminare: le indicazioni che seguiranno non devono in alcun modo essere ritenute una scusa per uscire impunemente, perché si tratta di un percorso che può essere utilizzato praticamente una volta sola, unicamente nel caso in cui si venga imputati esclusivamente del reato di cui all'art. 650 del Codice Penale e in ogni caso, per ragioni che verranno esposte a breve, è un percorso oneroso in termini di tempo e di denaro.
Come evidenziato poco sopra, la sanzione per l'inosservanza del decreto è una contravenzione, ossia una forma di reato complessivamente ritenuta minore dal Codice Penale; inoltre questa figura di reato è punita con una pena alternativamente detentiva o pecuniaria, in entrambi i casi di portata complessivamente lieve e facile da eseguire... ma tale lievità è di fatto ingannevole: per quanto si possa giustamente ritenere un sacrificio di poco conto dover pagare un'infrazione alle regole con qualche mese di arresti domiciliari o un'ammenda di poche centinaia di euro, c'è però un costo nascosto a lungo termine che è facile sottovalutare. Nel vocabolario comune, la multa e l'ammenda sono diventate parole di uso abbastanza comune e indicano genericamente la sanzione amministrativa che viene comminata per una violazione del codice stradale, ma tale indicazione è radicalmente sbagliata, perché multa e ammenda non sono sanzioni di quel genere, ma sono delle sanzioni penali e in questo caso il pagamento di una sanzione comminata per la violazione dell'art. 650 costituirebbe un precedente registrato nel proprio casellario giudiziale, ossia sulla cosiddetta fedina penale, con tutte le spiacevoli conseguenze future legate al fatto di essere dei pregiudicati.
Tuttavia il pagamento della sanzione non è l'unica opzione disponibile: per le contravvenzioni che confluiscono nei cosiddetti "affari semplici" esiste anche la possibilità di un giudizio accelerato ed alternativo, ossia in un decreto penale di condanna, tramite il quale si ordina al destinatario di pagare la somma prevista entro un certo lasso di tempo. Il pagamento in questo caso non va effettuato, perché altrimenti costituirebbe l'esecuzione di una condanna penale e a ciò conseguirebbe inevitabilmente l'annotazione del precedente penale. Occorre invece procedere a contestare tale decreto penale di condanna e chiedere con tale opposizione di poter accedere alle misure alternative, tra le quali la più conveniente è di sicuro l'oblazione.
Tale misura è accessibile quando la legge prevede la pena pecuniaria dell'ammenda o dell'arresto e la giurisprudenza ha esteso tale accessibilità anche ai casi in cui l'ammenda sia prevista in concomitanza con l'arresto. L'oblazione consiste nel pagamento di una somma pari alla metà della pena massima prevista dalla legge per il reato per non far avviare il processo penale e soprattutto per estinguere il reato e mantenere così la fedina penale immacolata e deve essere necessariamente richiesta prima dell'apertura del dibattimento penale.
Occorre prestare attenzione al ricorso a tale procedura, perché la concessione di tale misura deve essere appunto richiesta ed è ruolo e compito di un giudice valutarne le condizioni e l'ammissibilità caso per caso e quindi riuscire ad accedere a tale misura non è un privilegio automatico. Inoltre, stante l'obbligo di difesa tecnica vigente in Italia, non è possibile intraprendere questo percorso difensivo in autonomia, ma è necessario fare sempre e comunque ricorso ad un avvocato: pertanto salvarsi da un'imputazione ex art. 650 (e sempre ammesso che non vi siano pure altre imputazioni connesse che rendano inutile tutto quanto descritto in precedenza) è in sé abbastanza facile, ma non scontato e comunque oneroso, non solo per la somma di denaro da versare in oblazione, ma anche e soprattutto perché l'obbligo di rappresentanza tecnica non implica anche che tale obbligo sia adempiuto in maniera gratuira e quindi sarà da pagare di tasca propria anche e soprattutto l'onorario dell'avvocato che dovrà lavorare e rappresentare in tribunale chi sarà denunciato per violazione dei vari decreti in continua approvazione. E in tempi di Covid-19, con tutte le attività giurisdizionali soggette a rallentamenti e sovraccarichi ulteriori rispetto a quelli già elefantiaci dei tempi normali, attendere una notizia di oblazione e soddisfare l'onorario del legale rappresentante possono costituire il più oneroso dispendio di tempo e di soldi, che forse fanno meglio rivalutare l'ipotesi di non correre rischi inutili per il portafoglio, oltre che per la salute.

Aggiornamento del 24/3/2020: con nuovo decreto, il Governo ha deciso di sostituire la sanzione ex art. 650 del Codice Penale con una sanzione amministrativa variabile da 400 a 3.000 €.
Tale modifica è sostanziale in una duplice maniera: in primo luogo, risparmia allo Stato e ai soggetti in flagrante violazione un iter processuale penale lungo e non particolarmente opportuno in un momento come quello di emergenza sanitaria che stiamo vivendo e allo stesso tempo il governo si assicura una sanzione nei fatti più efficace perché più veloce da comminare ed incassare e che resta pendente quasi quanto una condanna penale.
In seconda analisi, tutti coloro che sono stati denunciati per la violaione del precedente decreto tornaranno liberi e il procedimento avviato nei loro confronti dovrebbe prevedibilmente decadere proprio a seguito del cambio di regime e in tali casi l'ordinamento penale prevede per regola generale che in caso di mutazione del quadro normativo si ha sempre l'applicaione del regime più favorevole al reo: in questo caso, la sostanziale depenalizzazione delle violazioni delle disposizioni del Decreto sopra descritto dovrebbe comportare per logica conseguenza l'archiviazione di tutte le migliaia di denunce di cui si è avuta notizia.
Questa modifica non deve però indurre a pensare che le maglie e le restrizioni siano allentate o che si introduca un regime più facile, perché una sanione è pur sempre presente e rischia di essere molto più onerosa del mero blando rimando ad una contravvenzione passibile di oblazione: per una sanzione amministrativa non ci sono infatti sconti possibili e i tempi non si dilatano all'infinito.

sabato 10 agosto 2019

Come cade un governo?

La durata e la stabilità di un Governo in Italia sono argomenti alquanto dibattuti e sono spesso mistificati e piegati ad un proprio tornaconto elettorale, ma la realtà giuridica ha intelaiature e segue ben percorsi diversi da quelli che vengono di volta in volta propugnati.
Come tutti sanno, o dovrebbero sapere, le elezioni in Italia non portano alla formazione diretta del Governo, bensì a quella del Parlamento in entrambe le sue Camere, secondo meccanismi previsti specificamente nella cosiddetta Legge Elettorale ed è poi in seno al Parlamento che il Governo si deve formare, di norma su mandato del Presidente della Repubblica affinché il capo del futuro Esecutivo riesca a trovare una maggioranza sia alla Camera dei Deputati sia al Senato della Repubblica: qualora si trovi una maggioranza tra le forze politiche rappresentative dell’Italia che supporti e dia fiducia al futuro Governo, il Presidente della Repubblica incarica quindi il futuro Presidente del Consiglio dei Ministri affinché formi una squadra di governo con la nomina dei Ministri più congeniali e alla fine il Governo presta giuramento di fronte al Presidente della Repubblica medesimo prima di poter iniziare a governare.
Ne deriva quindi che il Governo non sia avulso dal Parlamento e non può nascere e agire senza che esso sia approvato e sia esso stesso espressione della maggioranza espressa dall’elettorato, che quindi agisce in conformità e con l’approvazione della maggior parte delle forze politiche elette e presenti in Parlamento. Da ciò deriva anche una seconda conseguenza spesso ignorata: nessun Governo può durare all’infinito, ma il suo mandato ha una durata massima che coincide con quella del Parlamento da cui nasce e di cui è, o dovrebbe essere, voce e rappresentanza esecutiva.

Tuttavia un Governo non necessariamente cessa con la naturale scadenza del Parlamento, anzi nella storia repubblicana un Governo durato per l’intero mandato parlamentare appare praticamente come un miraggio, perché è sempre possibile che decada prima.
Tale evento avviene quando il Parlamento, per qualsiasi ragione, nega la sua fiducia ad un provvedimento del Governo quando questi pone la cosiddetta “questione di fiducia” su un provvedimento legislativo, ossia quando l’Esecutivo chiede al potere legislativo dello Stato di fidarsi su un punto particolarmente delicato. Sul modo in cui tale strumento è stato usato ed abusato nella storia della Repubblica si potrebbe aprire un’altra ampia digressione, ma in questa sede basti sapere che nel caso in cui la questione di fiducia viene respinta dal Parlamento, anche per un solo voto, il Governo deve considerarsi sfiduciato e delegittimato a continuare la sua opera, se non per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina di un Governo successivo.
Analoga causa di decadenza è sempre derivata dal voto del Parlamento quando venga presentata una mozione di sfiducia al Governo da uno qualsiasi dei suoi membri e tale mozione venga approvata dalla maggioranza anche di una sola delle due Camere: in virtù del sistema di bicameralismo perfetto che vige in Italia, il Governo deve avere la fiducia della maggioranza di entrambe le Camere e quando l’approvazione di anche una sola delle due venga meno per via di tale mozione, il Governo è analogamente delegittimato.
In caso di particolare turbolenza politica, il Governo, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, può altresì richiedere ad entrambi i rami del Parlamento di esprimersi con una votazione di fiducia semplice, slegata da qualsiasi provvedimento legislativo e che funziona in maniera simile a quanto già visto poco sopra: nel caso in cui la maggioranza di entrambe le Camere del Parlamento approvi la richiesta di fiducia del capo del Governo, la sua attività procede, ma se anche una sola delle due nega la propria approvazione, anche solo per un voto, l’Esecutivo entra in ordinaria amministrazione.

Quelle sin qui illustrate sono le possibili cause di decadenza parlamentare del Governo, ma la crisi può altresì essere anche extraparlamentare: in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, sia essa politica o di altra natura, il Presidente del Consiglio è sempre libero di rassegnare le proprie dimissioni al Presidente della Repubblica e di avviare quindi l’iter successivo alla caduta del Governo, che non sempre è costituito dalle elezioni anticipate.

In nessun il Paese può restare senza Governo, neppure quando questo è sfiduciato o si dimette: onde evitare il vuoto, il Governo che non goda più della legittimazione a proseguire la propria opera deve restare in carica per curare l’ordinaria amministrazione dello Stato, ossia deve rimanere e prendere le decisioni normali per mantenere la vita dello Stato, ma non può più proporre provvedimenti legislativi o approvare decisioni, decreti ministeriali e in generale atti che abbiano una qualsiasi valenza decisionale, in attesa che ad esso subentri il nuovo Esecutivo.
Come già più volte ribadito, il Governo è indipendente dal Parlamento e quello delegittimato può non essere l’unica espressione possibile della maggioranza parlamentare: prima di ricorrere alle elezioni anticipate, è quindi necessario ed auspicato dalla prassi che si proceda ad un altro passaggio, ossia un nuovo incarico esplorativo affidato dal Presidente della Repubblica ad un diverso soggetto, affinché questi sondi le forze politiche presenti in Parlamento e trovi una maggioranza disposta a sostenere il nuovo possibile esecutivo, che potrebbe essere ipoteticamente la stessa che aveva sostenuto il precedente Governo, come avvenuto nella Legislatura che ha sostenuto i Governi Letta, Renzi e Gentiloni, o una nuova in diversa composizione precedentemente non esplorata per le più varie ragioni e continuare così con un nuovo Governo, voce ed espressione di una rappresentanza nuova o anche di sostegno ad un Governo Tecnico o cosiddetto di scopo, fino al termine della Legislatura, ossia del mandato parlamentare.
Almeno in via ipotetica, dal momento che, come menzionato nell’esempio sopraccitato, è possibile che anche il nuovo Governo formato entri in crisi nei modi appena visti e debba ricorrere nuovamente all’iter fin qui illustrato.
Solo ove le consultazioni non dessero alcun possibile esito favorevole e non fosse quindi in alcun modo possibile rinvenire una nuova maggioranza, non resterebbe che lo strumento finale da parte del Presidente della Repubblica: lo scioglimento delle Camere e la fissazione di una nuova data per le elezioni anticipate, che non possono tenersi a meno di tre mesi dalla data del provvedimento di scioglimento. Fino alle nuove elezioni e quindi fino alla nomina e all’insediamento dei nuovi Parlamentari, non sarebbe più solo il Governo, ma anche il Parlamento stesso ad entrare nella cosiddetta ordinaria amministrazione.

martedì 5 febbraio 2019

Serve davvero regolamentare la prostituzione?

In Italia non c'è forse tema più controverso e discusso di quello della prostituzione. Quello che però non viene considerato è che sull'argomento c'è una tale massa di punti di vista e di considerazioni contraddittorie tra loro da essere anche a volte inconciliabili, spesso adducendo quadri e ragioni storiche e giuridiche, proponendo modelli stranieri come soluzioni ideali e cercando di imporre ragionamenti ideologici fuori dalla realtà e che non fanno il bene di nessuno.

Tuttavia prima di poter trovare una soluzione, bisogna innanzitutto riuscire ad inquadrare la fattispecie ed il problema per come si è evoluto e per come si pone attualmente.
Storicamente la prostituzione si può definire come lo scambio di un servizio di prestazioni sessuali in cambio di denaro o di altra utilità tra persone adulte e consenzienti. In seguito, il carattere dell'elargizione delle utilità è stato escluso e si è concentrato sempre più esclusivamente sull'aspetto pecuniario, escludendo formalmente tutti gli aspetti di appropriazione di altri beni materiali e di utilizzo del corpo e del sesso per ottenere lustro e posizioni altrimenti non raggiungibili, lasciando solo alla morale il giudizio su tali vicissitudini.
Quello che ad oggi risulta piuttosto confuso è il fatto che in Italia il mestiere della prostituzione non è illegale, non del tutto quantomeno: esso è regolare e legittimamente esercitato solo ed esclusivamente se effettuato in forma privata ed in un luogo di privata dimora, senza collaborazioni o intermediazioni di sorta e senza nessuno che si intaschi i profitti derivati da tale attività, nemmeno se chi si prostituisce li cede spontaneamente. Casi diversi potrebbero configurare i reati di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione... con picchi paradossali nell'applicazione della normativa: per esempio la ricerca di una collega da parte di una prostituta stessa per poter meglio esercitare il mestiere potrebbe essere imputata come un tentativo di favoreggiamento. O ancora, il pagamento del compenso di una prestazione sessuale è visto in Italia come "obbligazione naturale" che può non essere adempiuta in quanto è priva di obbligatorietà giuridica e una volta pagato il prezzo non c'è modo o ragione giuridica per chiederne la restituzione, ma una prestazione goduta senza corrispondere il pagamento concordato può essere sanzionato come violenza sessuale, in quanto la prestazione non sarebbe stata altrimenti elargita senza la promessa poi non mantenuta e l'inganno del o della cliente integra giuridicamente quella coercizione che costituisce la violenza psicologica alla base del reato. Altresì il sesso con i minori, anche in cambio di un corrispettivo, è strettamente vietato e viene severamente punito non solo chi agevola, istiga o induce con qualsiasi mezzo i minori, ma anche chiunque paghi per avere favori e atti sessuali con una persona minorenne.

Come si può dedurre agevolmente da quanto descritto finora, il quadro normativo italiano in materia è particolarmente frammentato e confuso, quando non addirittura contraddittorio. E le conseguenze di questa regolamentazione frastagliata e disarmonica, piena di zone grigie più che di chiaroscuri legislativi, sono sotto gli occhi di tutti e non solo nelle strade di periferia o sulle strade provinciali alle più varie ore del giorno e soprattutto della notte.
C'è chi ritiene che la famosa Legge Merlin abbia voluto dare una soluzione ed un colpo di spugna alla materia e non si spiega come si sia arrivati a questa situazione, ma la stessa osannata legge non è stata un principio di civiltà come si è detto in passato, bensì è una delle cause della situazione attuale: è facile infatti dimenticare la situazione precedente a quella dell'emanazione della legge stessa, una situazione effettivamente molto deprimente e per certi versi drammatica, in cui le prostitute, per ragioni di finta morale spacciate per necessità di ordine pubblico, erano tutte rigorosamente e sistematicamente schedate in Questura e chiunque iniziasse in qualsiasi modo tale mestiere, non poteva poi uscirne e liberarsi di tale mondo per intraprendere qualsiasi altra carriera. Ancora oggi è purtroppo difficile tale cambiamento, ma almeno le difficoltà sono dovute alle malelingue e all'inciviltà di certi clienti, di moralisti e di perbenisti strepitanti e non c'è più la bollatura formale che era anche un inspiegabile e controverso stigma legale, prima ancora che sociale.
La Legge Merlin ha ordinato la chiusura delle cosiddette "case chiuse" e la cancellazione dei citati schedari delle Questure, andando a colpire quelli che nel bene e nel male erano solamente i simboli di un problema ben più profondo, radicato e tutt'altro che risolto: quello della dignità personale e sociale di chi esercita un mestiere ancora oggi visto come spregevole e socialmente poco o per nulla accettato. In verità, l'art. 7 della legge medesima ha cercato di dare una minima definizione in questo senso, ma è purtroppo rimasta lettera morta tanto quanto l'istituzione dell'apposito corpo di indagine dedicato in via esclusiva alla materia.
Spazzare via un simbolo tuttavia non riduce e non elimina il problema, ma consente solo di lustrare la facciata e forse la coscienza per qualche tempo, fino a quando il problema non si ripresenta in una forma anche peggiore della precedente. In questo caso, il problema è la coesistenza di due forme di prostituzione: una libera, autonoma, privata ed indipendente ed un'altra invece oggetto di tratta, sfruttamento e oppressione oltre ogni dignità e diritto umano, ad opera soprattutto, ma non solo, di manovalanze criminali straniere.
Con la chiusura delle case di tolleranza si è tolta ogni possibilità di dare una tutela fisica, giuridica, eocnomica e sanitaria a chiunque eserciti tale mestiere e ha fatto abdicare allo Stato a qualsiasi forma di controllo su tale situazione e posizione, permettendo il anzi il dilagare di nuove forme di controllo e di sfruttatori: la malavita organizzata, non solo di origini nostrane, ha avuto infatti campo libero e terreno fertile per organizzare tratte di persone da avviare alla prostituzione e territori dove esercitarla impunemente, senza riguardo a diritti e a volte anche all'età delle persone coinvolte. Allo stesso modo, la rinuncia a qualsiasi forma di controllo su tale mestiere ha comportato anche una rinuncia all'intero fiorente mercato del sesso, che mai ha conosciuto crisi e verosimilmente mai ne conoscerà per ragioni che non sono solamente giuridiche e che non pare opportuno approfondire in questa sede: quel che qui importa rilevare è che lo Stato ha più o meno consapevolmente rinunciato anche a regolamentare un mercato oggi invece esposto ai più ampi capricci, anche agghiaccianti, di chiunque abbia voglia di insinuarsi in questo ambito e ha rinunciato a tassarlo in maniera equa e regolare e a sottrarre altresì fondi e strumenti a criminali di ogni sorta e calibro, che approfittano dell'enorme ipocrisia e del diffuso velo sugli occhi per arricchirsi alle spalle della legge e sulla pelle delle persone.

In definitiva, per rispondere alla domanda che ha dato origine a questo lungo approfondimento, la risposta è che servirebbe davvero regolamentare il mondo della prostituzione in Italia: servirebbe a creare maggiore ordine nel quadro normativo italiano, a togliere ogni halibi a certe fronde di benpensanti e a cancellare una colpa storica e politica, che con la scusa ideologica di dare dignità ha finito invece per toglierla, a gettare gente sulla strada e ad aprirla a fenomeni aberranti. Servirebbe altresì alle casse erariali per trovare nuovi equilibri nella tassazione collettiva e a sottrarre risorse a soggetti ed organizzazioni che definire criminali sarebbe eufemistico e a controllare e a proteggere sotto ogni profilo chi, indipendentemente dal fatto di essere uomo, donna o transessuale, decida con tutta coscienza e consapevolezza di dedicarsi ad un mestiere tanto antico quanto solo apparentemente facile e comunque più decoroso ed onesto del dedicarsi ad una vita criminale.
Come regolamentare questo ambito è una questione completamente diversa e non è possibile fornire pareri o indicazioni senza trascendere anche nella sfera politica che è rimessa al Legislatore, ma occorre dare una nuova forma di regolamentazione, in quanto la semplice abrograzione della Legge Merlin, pur con tutti i danni che sono scaturiti da tale provvedimento, produrrebbe l'effetto nefasto di far tornare in vigore la regolamentazione previgente e farebbe quindi riemergere una serie di provvedimenti e di controlli che è bene che rimangano un retaggio del passato da non ripetere.
Per tutta la serie di ragioni sopra esposte, è bene che qualcosa si faccia e l'Italia non permanga nel limbo grigio in cui amministratori locali si muovono in ordine sparso con idee e progetti tanto contraddittori quanto l'ordinamento attuale e che nulla riescono a fare per risolvere i tanti, troppi problemi legati al sesso a pagamento.

giovedì 19 luglio 2018

Lo stupro e l'aggravante dell'ubriachezza: come stanno davvero le cose?

Una notizia di cronaca piuttosto recente riporta una vicenda piuttosto triste e che causa non poche reazioni ed è anche giusto che desti indignazione e perplessità, quando non paura nei confronti di certi soggetti: è ormai diventata tristemente nota infatti la vicenda della giovane che, dopo essersi ubriacata, è stata abusata da due uomini e l'iter giudiziario è stato piuttosto altalenante... e, purtroppo, è attualmente ancora in corso, con tutti i ritardi e le conseguenze del caso.
Il punto però per certi versi più tragico di tutta questa vicenda è dato dall fatto che i media hanno, chi più chi meno, dato dei titoli altisonanti per attirare visione e fare discutere sull'ultima pronuncia della Cassazione in merito ad un tema che non può che essere caldo e delicato al tempo stesso... ma come spesso accade quando si tentano operazioni di questo genere, i media hanno alzato un gran polverone nella maniera più sbagliata possibile: prendendo una cantonata colossale e dando il via ad una disinformazione collettiva tanto più preponderante quanto più in grado di cavalcare l'onda (mediatica) dell'indignazione.

Nel caso di specie, la vittima della violenza era in uno stato di certo non brillante o ottimale e soprattutto è finita fra le braccia di due soggetti che invece di aiutarla le hanno procurato sofferenza e dolore ed un iter giudiziario lungo e travagliato come solo quelli italiani sanno essere certe volte. Ma il punto di arrivo e quello focale della discussione è stato fatto passare per quello che non è: secondo i titoloni roboanti, la Cassazione avrebbe affermato che se la vittima di una violenza è ubriaca, allora il reato non è aggravato, ma la ricostruzione, per quanto possa attirare sguardi e accessi alla notizia, è del tutto falsa nella sostanza. Quello che la cassazione ha sancito è che l'aggravante dell'uso delle sostanze alcoliche è stata impiegata ed applicata male dalla Corte d'Appello e quindi la stessa Corte dovrà ricostruire meglio dal punto di vista processuale gli eventi per una migliore e più corretta applicazione della legge.
E d'altronde non poteva che essere così: riguardo al tema dell'intossicazione da alcol e sostanze stupefacenti vi sono numerose norme, ma in linea generale quando si parla di simili stordenti bisogna prestare molta attenzione, perché la legge punisce con aggravi specifici di pena coloro che si ubriacano o si drogano apposta per togliersi i freni inibitori o per costruirsi un halibi nella falsa convinzione che ciò possa portare a "scusare" il comportamento vietato perché commesso in uno stato di incapacità... con la "sottile" differenza che la legge prevede chiaramente come uno stato di incapacità debba essere accidentale o frutto di una malattia psichica e di certo non possa essere considerato valido uno stato di incapacità autoindotto.
A voler vedere la vicenda invece dal lato della vittima, anche in questo caso la sussistenza dell'aggravante viene a mancare: l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti sulla vittima è chiaramente indicato tra le circostanze aggravanti della violenza sessuale sancite dall'art. 609-ter c.p., ma la legge è altresì chiara nel richiedere che le stesse sostanze siano somministrate alla vittima da parte di chi commette poi la violenza.
Nella vicenda specifica non è mai emerso alcun dettaglio di questo genere e la vittima degli abusi ha anzi bevuto troppo di sua iniziativa. Che sia stata indotta a bere dai suoi aguzzini o da altri problemi personali non è dato saperlo e la Cassazione non è nemmeno una Corte legittimata ad approfondire tali questioni, ma ritenere che la Suprema Corte abbia "violato i diritti delle donne" o "fatto tornare indietro il diritto" per qualcosa che non si è nemmeno lontanamente verificato è uno sconveniente frutto della scarsa accuratezza delle informazioni e delle ricostruzioni più fantasiose che concrete.

Non solo: sulla scorta di tali titoli giornalistici campati per aria ed ignoranza, si è gridato allo scandalo perché non è stato punito un abuso grave, quando in realtà la sentenza di condanna sancisce anche la presenza di un'altra aggravante specifica non toccata minimamente dalla Cassazione, ossia quella della minorata difesa, derivante dalla condizione di ubriachezza in cui la donna era sprofondata.
Quindi i due violentatori sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo aggravata dal fatto di aver consumato la violenza stessa su una persona non in grado di difendersi e meno che mai di prestare un valido consenso all'atto di cui poi è stata vittima... e per paradosso sono stati ritenuti graziati di non aver commesso un delitto aggravato come hanno invece effettivamente commesso.
Con tutta l'amarezza che il binomio tra ignoranza e disinformazione ancora una volta porta con sé, aggiungendo danni ad una vicenda già penosa.

domenica 3 giugno 2018

Come funziona l'arresto in Italia?

A seguito delle consuete e delle fin troppo ricorrenti polemiche riguardo ad una scarcerazione ritenuta “facile” o “scandalosa”, è bene chiarire i profili legali dell’arresto e della custodia cautelare in Italia.
Ancora una volta vale la premessa per cui è bene eliminare tutte le idee di sistema giudiziario che si ricollegano a film e telefilm americani.

In Italia è possibile arrestare una persona o disporne lo stato di fermo solo per determinati reati, non per tutte le condotte che siano penalmente vietate e sanzionate e a volte solo in flagranza (e non in fragranza) di reato, ossia quando il reo è colto nell’immediatezza del fatto, mentre lo sta compiendo o lo ha appena compiuto. Senza approfondire troppo questa vasta tematica, basti chiarire in linea generale che per verificare se sia possibile arrestare una persona, occorre controllare quale sia la pena prevista dal Codice Penale per la specifica condotta imputabile alla persona: non tutte le condotte infatti prevedono l'arresto obbligatorio o quello facoltativo e in linea di massima alle condotte punite con meno di cinque anni di reclusione nel massimo non consegue automaticamente l'arresto.

Quando una persona viene tratta in arresto, si deve seguire una procedura che vale per tutti: quando le forze dell’ordine eseguono un arresto, che sia in flagranza di reato o su ordine del Pubblico Ministero, esiste un limite temporale di 48 ore entro cui il PM deve richiedere al GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) di fissare un’apposita udienza nella quale questi deve decidere solo ed unicamente della validità e della fondatezza dell’arresto effettuato, senza potersi pronunciare preventivamente sulla colpevolezza o meno della persona tratta in arresto, a meno che non si tratti di riti speciali. Dal momento della richiesta del PM, decorre un ulteriore termine di 48 ore massime perché l’udienza suddetta venga fissata e venga decisa la convalida o meno dell’arresto e le eventuali misure cautelari, che siano parametrate ai fatti e ritenute compatibili con la ricostruzione degli eventi e alla pericolosità sociale degli stessi fatti e della personalità dell’arrestato.
Qualora una di queste due scadenze non venga rispettata per qualsiasi motivo, l’arresto decade automaticamente e la persona tratta in arresto deve essere rilasciata immediatamente, senza possibilità quindi di cauzioni, detenzione indeterminata fino ad un’udienza qualsiasi o altri trattamenti di sorta che si possono vedere in uno dei citati film o telefilm di matrice statunitense.