Si fa un gran dibattere sulla “Riforma Nordio” della giustizia approvata il 30 ottobre 2025, che è volta ad introdurre un cambiamento dell'assetto della magistratura italiana e realizzare la tanto discussa "separazione delle carriere" dei magistrati.
La riforma non è una legge ordinaria discussa in Parlamento come le altre, bensì è una legge di tipo costituzionale che è stata approvata con maggioranza assoluta. La differenza in questo caso è rilevante non solo per il tipo di modifica che viene introdotta nell'ordinamento, ma anche per le regole differenti: una legge costituzionale va infatti a modificare la Costituzione e quindi a modificare le regole fondamentali da cui discendono tutte le altre leggi dello Stato e con cui le leggi ordinarie devono essere compatibili per poter essere valide nell'ordinamento italiano. Come già accennato, la legge in esame è stata approvata con una maggioranza assoluta, la stessa maggioranza che serve per approvare anche le leggi ordinarie. Per questo tipo di provvedimenti legislativi una simile maggioranza è tecnicamente sufficiente per l'approvazione, ma non per rendere immediato il cambaimento della Costituzione ed è quindi possibile richiedere ed indire un referendum confermativo per arrivare all'approvazione definitiva della riforma o alla sua bocciatura mediante la consultazione popolare.
Proprio per l'importanza di tale consultazione e per la quantità di informazioni tendenziose, quand non proprio false, e di propaganda bipartisan che stanno circolando per politicizzare l'intera questione, pare utile fornire un esame della riforma al di là di ogni propaganda politica.
La trattazione che seguirà non è quindi un invito o un tentativo di convincere a votare per uno specifico risultato, ma a fornire tutte le informazioni utili e rilevanti per un approfondimento ragionato su una materia che si presenta comunque complessa e su cui ci deve essere la maggior consapevolezza possibile.
La lettera della legge
Il testo della riforma letto nella sua gran parte non presenta qualcosa di molto complicato, solo una trasposizione dal singolare al plurale di diversi articoli del Titolo IV della seconda parte della Costituzione, senza apportare abrogazioni di sorta. Per comprendere la ragione di tutta questa costellazione di modifiche apparentemente marginali, occorre andare a vedere cosa si vuole cambiare davvero.
Il nocciolo della riforma, nonché la parte più rilevante delle modifiche costituzionali, sta tutto nella modifica degli articoli 104 e 105 della Costituzione, di cui è bene per chiarezza espositiva fare un raffronto tra il testo ancora vigente e quello che si andrà eventualmente a cambiare, se vi sarà la conferma referendaria della riforma.
Articolo 104
Formulazione originale e attualmente vigente
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Testo riformato e da approvare con referendum
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale
Articolo 105
Formulazione originale e attualmente vigente
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati
Testo riformato e da approvare con referendum
Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.
L'Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.
L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio
Come si può facilmente vedere, le disposizioni di entrambi gli articoli vengono ampliati in maniera decisamente consistente e occorre a questo punto capire cosa si voglia ottenere e per quale ragione si voglia arrivare ad un tale effetto e ad un nuovo assetto della magistratura.
Contesto storico
Per arrivare a tale comprensione, giova innanzitutto qualche accenno storico: quando l'assetto costituzionale è nato, era in vigore un tipo di procedimento penale di tipo inquisitorio, votato e creato dal regime previgente alla Costituzione, che aveva allo scopo unificato le carriere di magistrati inquirenti e giudicanti. Non si era pensato a riformare la giustizia con un diverso stampo e si è mantenuto quindi l'ordinamento penale e si è modellato il funzionamento della magistratura attorno a quel tipo di regole, ovviamente svincolando il potere giudiziario e l'amministrazione della giustizia dalle dirette dipendenze del potere esecutivo: per diversi anni quindi l'ordinamento giudiziario si è retto in funzione del procedimento inquisitorio, volto alla condanna dell'imputato più che alla ricerca della verità e dove non c'era bisogno di una differenza vera e propria nella magistratura, ma solo una distinzione di fatto sulla base dello svolgimento di funzioni giudicanti e requirenti.
Questo tipo di organizzazione dell'ordinamento giudiziario, oltre ad una profonda asimmetria tra accusa e difesa, ha prodotto soprattutto un Consiglio Superiore della Magistratura (d'ora in avanti CSM) di stampo di fatto corporativista in un assetto legislativo che aveva formalmente abolito le corporazioni da diverso tempo.
Questo assetto del procedimento penale è stato cambiato nel 1989 da quella oggi nota come “Riforma Vassalli”, che ha riformato l'intera procedura penale allo scopo di eliminare l'asimmetria tra accusa e difesa e permettere lo svolgimento di un processo ad armi pari tra le parti di fronte ad un giudice terzo. E a tale scopo la magistratura doveva iniziare a svolgere funzioni differenti in maniera autonoma e differente, ma poi questa riforma non è mai stata portata a compimento.
Si intuisce quindi come la separazione delle carriere fosse un presupposto della riforma richiamata e sarebbe stato utile già in precedenza sciogliere il blocco monolitico che componeva il CSM e che già da tempo aveva iniziato a manifestare parecchi limiti strutturali, il primo dei quali è legato proprio al corretto svolgimento del procedimento penale: con giudici e PM sostanzialmente colleghi e legati ad un unico medesimo organo sovraordinato, è minata alla base l'effettiva terzietà dei giudici e quindi l'effettiva imparzialità del giudizio.
Un esame degli articoli 104 e 105 ancora vigenti dovrebbe rendere evidenti questi problemi e questi limiti: ancora oggi infatti il CSM è composto da una quota di magistrati eletti indipendentemente dalla funzione svolta e da un terzo di membri nominati dal Parlamento in seduta comune tra individui appositamente individuati dalla norma costituzionale. Sebbene sia esplicitamente prevista un'incompatibilità tra l'incarico al CSM e altri incarichi di natura squisitamente politica, nulla ha mai vietato di fatto che siano politiche le nomine dei membri non togati, detti anche “laici”, ossia dei membri che non sono magistrati di carriera, con un'influenza diretta anche solo potenziale della politica sulla magistratura.
Il rischio di influenze politiche non è dato tuttavia solo dai “membri laici” del CSM: è infatti ormai nota da tempo l'esistenza di diverse “correnti” all'interno della magistratura, ognuna delle quali ha un proprio pensiero e purtroppo un proprio indirizzo politico e ciò nel tempo ha portato alla formazione di un vero e proprio piccolo parlamento all'interno di quello che formalmente dovrebbe essere un organo di autogoverno della magistratura nato per garantire indipendenza dalla politica, non una sua replica in scala giudiziaria. Per quanto sia legittimo che ognuno abbia la propria opinione politica, essa dovrebbe rimanere estranea allo svolgimento del proprio ruolo professionale, soprattutto quando comporta l'adempimento a funzioni tanto importanti quali quelle giudiziarie, ossia di uno dei tre poteri fondamentali dello Stato. L'esistenza di queste correnti è quindi di per sé un rischio concreto per l'equilibrio e l'imparzialità di pensiero, rischio che è amplificato dal fatto che, sulla scorta dell'art. 105 attualmente vigente, al CSM sono assegnate tantissime funzioni, tra cui quelle disciplinari e la valutazione della carriera di tutti i magistrati, mediante giudizi che vengono svolti e dibattuti tutti all'interno dell'organo di autogoverno.
Per evidenziare al meglio il rischio costante dato da questa strutturazione, giova una piccola citazione letteraria da Mondo senza Fine Ken Follet: “E quale apprendista può trovare giustizia nella propria loggia?”
Di fatto il rischio si è concretizzato storicamente più volte e la ragione è chiara: avere un unico blocco monolitico che raggruppi l'intera magistratura indipendentemente dalle funzioni svolte, senza alcun vero controllo, espone qualsiasi magistrato a rapporti di forza e confronti e dinamiche interne che non dovrebbero sussistere. soprattutto al rischio in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno che magistrati con funzioni giudicanti possano esprimere pareri capaci anche di allontanare fisicamente o bloccare la carriera di qualche magistrato requirente inviso e viceversa la magistratura requirente può avere un impatto sull'autonomia e sulla permanenza in loco dei colleghi giudicanti.
Solo alcuni di questi casi sono saliti all'onore delle cronache, come le rivelazioni di Sallusti sulle decisioni prese sulle carriere e le nomine dei colleghi in vari ruoli nelle Procure e nei Tribunali d'Italia solo tra pochi membri con messaggi privati, oppure il più eclatante di tutti, noto come “Caso Palamara”, sul quale ci sono stati già ampi approfondimenti e che ha esposto tutta la fragilità dell'assetto attualmente vigente e quanto l'ordine chiuso fosse tale solo nominalmente e sia esposto ad influenze politiche, a squilibri nella gestione del potere e delle funzioni e addirittura ad episodi corruttivi più o meno gravi.
Lo sdoppiamento del CSM
L'impianto della riforma ha quindi un duplice scopo: realizzare un presupposto ormai storico che doveva essere realizzato già nel 1989 per ritornare alle carriere separate per giudici e inquirenti e al contempo cercare di sciogliere il rischio di indebite influenze reciproche tra magistrati giudicanti e requirenti, in modo da elidere squilibri nella gestione e nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali ed eliminare influenze o spinte corruttive a cui il un sistema corporativo rischia di essere esposto.
La riforma non mira a smantellare o indebolire il CSM, bensì a rafforzare l'autogoverno dei magistrati tramite la creazione di due CSM distinti, ognuno dedicato a ciascun ramo della magistratura, in modo da arrivare ad incanalare le carriere in due rami tra loro separati ed impermeabili ad altre ingerenze, in cui ogni organo debba avere la propria autonomia ed indipendenza, non solo nei confronti del Governo e del Parlamento, ma anche e soprattutto tra gli stessi magistrati che ricoprano funzioni diverse.
In tal senso quindi occorre rimarcare come la magistratura non viene alterata nelle sue prerogative, nella sua indipendenza o nella sua autonomia rispetto agli altri poteri dello Stato, perché gli articoli che sanciscono tali prerogative non vengono né stravolti né cancellati, bensì vengono espansi al plurale ed è per questo che il resto della riforma sembra banale o poco influente, ma in realtà non lo è affatto: tutto viene aggiornato, preservato ed armonizzato proprio per evitare derive o assegnazioni di parti della magistratura ad altri poteri dello Stato e mantenere l'assetto di autonomia ed indipendenza, che ne verrebbero di fatto rafforzate per la perdita di “competizione interna” tra rami distinti, senza andare a toccare le altre norme attualmente vigenti in tema di gestione e autogoverno previste dalla legge sull'ordinamento giudiziario.
In altri termini, viene semplicemente specializzata fin dall'inizio la carriera di tutti i magistrati e le decisioni di ogni CSM riguarderanno solo i membri dediti ad una specifica carriera, senza che uno dei due CSM abbia modo di decidere per i magistrati dell'altra ed eliminare così qualsiasi conflitto d'interesse interno alla magistratura: se chi giudica non può giudicare chi indaga e viceversa, nessuno dei due rami deve temere interferenze.
Altresì occorre notare come la riforma non cambi nemmeno le quote o la composizione dei membri dei futuri CSM, in modo da alterare il meno possibile il quadro ed il funzionamento degli organi di autogoverno della magistratura per come sono previsti sia dal testo costituzionale sia dalle altre leggi che regolano la vita e le funzioni dei futuri CSM.
In merito ocorre ancora notare che la riforma nulla dice sul passaggio di funzioni dei magistrati tra giudicante e requirente, ma nemmeno potrebbe, in quanto anche attualmente questo aspetto è disciplinato dalla legge sull'ordinamento giudiziario, che non è facente parte della Costituzione: allo stato attuale è quindi difficile prevedere se e in quale misura le carriere saranno del tutto bloccate ed impermeabili a passaggi di funzioni, peraltro già ad oggi statisticamente molto rari, ma si tratta comunque di un aspetto che non viene toccato da nessun articolo della riforma in esame e potrà essere eventuale oggetto di altri provvedimenti legislativi successivi, se e quando vi sarà necessità di regolare diversamente questo lato dell'ordinamento.
Il sorteggio dei membri
Parimenti l'estrazione a sorte dei “membri laici” è un'altra novità introdotta dalla riforma che appare vistosamente nella nuova formulazione dell'art. 104 ed è quello che merita un esame più particolareggiato nell'impianto della riforma.
Il nuovo testo non è così dirompente come potrebbe sembrare, in quanto non cambierebbe gli assetti attualmente vigenti né quanto a composizione dei membri eleggibili né quanto a proporzioni rispetto ai membri togati, quanto piuttosto la modalità di selezione e nomina degli stessi membri laici.
Il raffronto tra le due formulazioni è ancora una volta illuminante in tal senso: i requisiti per poter essere scelti come membri elettivi dei CSM restano invariati e viene anzi espansa ed elevata a rango costituzionale la modalità di formazione dell'elenco di personalità fra cui possa ricadere il sorteggio e si tratta di una garanzia di imparzialità, in quanto l'elenco verrebbe compilato non dalla singola maggioranza parlamentare, bensì dal Parlamento in seduta comune e quindi al suo gran completo ed entro un termine molto breve dall'inizio della legislatura, quindi con l'inclusione di personalità che siano in grado di mettere d'accordo tutte le anime del Parlamento in carica e senza gli attriti che si possono formare nel corso dell'attività parlamentare nel medio-lungo periodo.
Resta quindi da capire la ragione per cui si sia optato per un cambiamento di questo genere.
Questa nuova modalità di selezione tramite sorteggio è volta ad introdurre un meccanismo di nomina quanto più possibile imparziale e a ridurre quanto più possibile il rischio di nomine che possano avere un'influenza politica diretta. La ragione di fondo è il tentativo di evitare che i CSM siano di fatto influenzati o, peggio ancora, siano in parte espressione di una specifica maggioranza politica.
Per la stessa ragione, il nuovo testo vuole imporre lo stesso meccanismo anche ad entrambi i CSM, ma lascia ad entrambi i nuovi organi la facoltà di scegliere i propri membri secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario. In questo caso lo scopo è duplice: in primo luogo vuole mantenere una sostanziale equità tra tutti i membri garantita dallo stesso metodo di nomina ed elezione; il secondo scopo è analogo a quello delle nomine dei membri laici: sterilizzare quanto più possibile l'influenza e l'importanza delle correnti politiche interne alla magistratura tramite la nomina di membri nella maniera più imparziale possibile.
Il rischio di prolungate ingerenze politiche è poi peraltro ridotto anche dal fatto che la durata dell'incarico non viene toccata dalla riforma e rimarrebbe fissata ai quattro anni già previsti in precedenza e ciò risulta vantaggioso perché la durata di tale incarico è diversa rispetto a quella ordinaria di una legislatura. Inoltre, come si può vedere dal raffronto tra le formulazioni dell'art. 104, i membri non possono essere rieletti in maniera consecutiva già nell'assetto vigente e la statuizione è resa ancora più chiara ed esplicita nella versione riformata, escludendo quindi il rischio di ripetizioni o di continuazioni di linee di pensiero o di condotta mediante l'esclusione da un successivo sorteggio.
Tutto questo non elide il diritto di magistrati ad avere un'opinione politica, ma come si vede l'impianto della riforma è volto a sterilizzarne quanto più possibile l'importanza all'interno del corpo della magistratura nel suo complesso e, se possibile, a renderla magari ininfluente nella vita e nell'amministrazione della Giustizia, senza andare a toccare le opinioni e le convinzioni personali.
L'Alta Corte
Può non sembrare, ma anche l'altro lato rilevante della riforma, quello che va a modificare l'art. 105, ha lo stesso scopo di neutralizzazione delle ingerenze indebite e per comprenderlo al meglio giova ripetere la citazione letteraria di cui sopra.
“E quale apprendista può trovare giustizia nella propria loggia?”
Uno dei modi in cui le carriere sono state influenzate in maniera impropria è stato infatti l'uso a volte improprio o anche solo il rischio di essere sanzionati senza reali ragioni dal CSM con abuso del suo potere e di giudizio disciplinare. O a volte addirittura il mancato avvio di procedimenti e la mancanza di provvedimenti disciplinari effettivi.
L'impianto della riforma mira quindi a correggere anche questo squilibrio togliendo la funzione di giudizio disciplinare ad entrambi i CSM per affidarlo ad un nuovo organismo, che il nuovo testo dell'art. 105 della Costituzione individua nell'Alta Corte, di cui disegna la composizione e ripete ed applica anche a questo nuovo organo la modalità di elezione tramite sorteggio, per la stessa ragione legata alla nomina dei membri dei CSM appena esposta.
La ragione di questa scissione si può ricondurre ad un'altra massima e risponde ad una domanda spesso cronica: “chi controlla i controllori?”
In altri termini, il nuovo organo si pone come argine di garanzia e di applicare il principio di terzietà anche in materia disciplinare, in quanto fungerebbe da organo terzo ed imparziale riguardo alle violazioni disciplinari di tutti i magistrati e questo costituisce un altro contrappeso organico, in quanto allo stesso tempo l'Alta Corte sottrae l'azione disciplinare e la discrezionalità del potere di esercizio all'attuale CSM. Questo significa anche svuotare gli organi di autogoverno della magistratura di ogni arbitrio e di ogni dinamica corporativa interna, visto che l'esercizio di tale prerogativa è di fatto difficilmente conoscibile e controllabile nell'assetto vigente, se non con le impugnazioni di fronte alla Corte di Cassazione per e nei casi espressamente previsti, che non sono comunque tutti quelli previsti o attuati.
Ancora una volta poi la norma Costituzionale disegna la struttura portante e l'architettura normativa del nuovo organo e prevede anche la possibilità di impugnazione e controllo delle decisioni dell'Alta Corte al giudizio in diversa composizione, ma lascia poi alla legge ordinaria la strutturazione concreta, al pari delle altre disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario.
Allo stato attuale nulla si può dire su come sarà regolata l'Alta Corte, ma è plausibile ritenere che, almeno in una prima fase, saranno mutuate le regole attualmente vigenti che disciplinano i procedimenti disciplinari in via transitoria ed in attesa di una formulazione più organica.
Conclusioni
Questi sono gli aspetti che andrebbero ad essere toccati e modificati dalla riforma e il nuovo assetto che potrebbe entrare in vigore in Italia se e solo se la riforma sarà confermata con il referendum di marzo 2026.
Giova ricordare che il referendum prossimo venturo sarà di tipo confermativo e non abrogativo e pertanto non è previsto alcun quorum: sarà decisiva la maggioranza dei voti validamente espressi. Pertanto, qualsiasi sia la decisione in merito al quesito referendario, è importante andare ed esprimere la propria opinione, perché in questo caso ogni singolo voto conta più che mai per cambiare o per conservare la Costituzione, rispettivamente con un “sì” o con un “no”.