venerdì 20 ottobre 2017

Il caso Asia Argento, Weinstein... Adinolfi e altri.

L'ormai ben nota e sordida vicenda di Asia Argento ha destato non poco scalpore e su di essa il mondo social si è particolarmente distinto nel dividersi e a dare mostra di sé in una particolare dicotomia tra innocentisti e colpevolisti, tra chi ha dato addosso alla (controversa) figlia di Dario Argento e  chi l'ha difesa a spada tratta, passando per vari gradi di oscurità ed oscenità, anche purtroppo a livello ideologico.
Pare utile riflettere sulla questione sotto una diversa visione dell'argomento e probabilmente un esempio ed una metafora anche di legge potrà aiutare a capire qualcosa sul tema: per quanto concerne l'attrice nostrana, si parla di un caso "vecchio" e che secondo la legge americana potrebbe essere prescritto o meno: il procedimento penale d'oltreoceano potrebbe fare il suo corso o rimanere impunito dal punto di vista della giustizia dei tribunali, ma che si tratti di qualcosa di brutto e oscuro ci sono ormai pochi dubbi, considerato anche il fatto che non è una persona sola ad aver denunciato il potente produttore Harvey Weinstein, bensì parecchie. E, come lei, dopo diversi anni dagli abusi da lui commessi.

E il fatto che Asia Argento abbia avuto dal soggetto in questione regali costosi ed una relazione dalla durata chiacchierata e non ben definita, anzi nemmeno certa, non può apparire nemmeno così strano, inspiegabile o "da puttana" (come si è letto e sentito da più parti): questo lo si può affermare non solo su base presuntiva o "innocentista", non solo sulla base del fatto che oggi come allora casi del genere si guadagnano una vergognosa eppure certa gogna mediatica e sociale che paradossalmente colpisce la vittima invece del carnefice; ma anche perché pure in Italia vengono commessi reati del genere (e anche altri), che possono essere perpetrati secondo una condizione o un'aggravante molto ricorrenti e previste dal Codice Penale a più riprese: quelle dell'abuso di autorità o di condizioni psicologiche. E quello di una figura come quella del soggetto in parola ne è un esempio decisamente lampante: si può facilmente immaginare come e con quanta facilità possa approfittare della propria posizione un uomo che con una telefonata e una parola potrebbe far sorgere o cadere un contratto, dare occasioni o stroncarle, magari in tutto il settore e praticamente per sempre... e a fronte di ciò, è facile che chi non abbia un carattere molto forte non riesca ad opporsi e a venirne fuori e comunque al forte prezzo di dover rinunciare a sogni e possibile carriera; e se l'abuso di autorità continua e si tramuta addirittura in una spirale di ricatti e continue violenze, anche le apparenze sociali non ne possono che esserne influenzate.
Basti pensare altresì ai fin troppi casi di relazioni domestiche squilibrate o abusi domestici prolungati o anche ai molti casi di femminicidi giovanili o ancora i casi che ogni tanto emergono di ragazzine stuprate da un branco di poco più che coetanei ricattate con video hard: in molti casi la consapevolezza di essere vittime di violenza c'è, ma non si denuncia e anzi si fa finta che vada tutto bene di fronte agli altri e all'universo mondo.... finché non si arriva ad un punto di rottura e qualcosa di peggio non accade. Per chi resta da vedere, a seconda di come si evolvano simili vicende.
In tutti i casi di questo genere, così come in tanti altri che si potrebbero elencare per ore, sono tutte delle ingenue sgualdrine a sopportare mariti, fidanzati, compagni di classe, (ex) amici, colleghi o datori di lavoro per tanto tempo (da mesi ad anni o decenni)?

Purtroppo più di qualcuno pare pensarla in questo modo e non solo gente anonima o che approfitta vigliaccamente degli altri nei modi appena citati, ma anche soggetti più famosi che si pongono e propongono in qualche modo nel ruolo di fari e guide morali... ergendosi però come portatori (in)sani di moralismo di un livello tale da risultare parecchio offensivo ed inappropriato, al punto da essere bannato persino dai tanto contestati social network.
E a buon motivo, dal momento che ormai la storia sta travalicando ogni confine del buon senso e del buon gusto, in quanto Mario Adinolfi ha esplicitamente paragonato Asia Argento ad una prostitua d'alto borgo, con un intento ed un tono rimessi al libero apprezzamento di tutti. Tralasciando il fatto che Asia Argento sarebbe pienamente legittimata a querelare il suddetto bannato da Facebook e che per effetto della recente Riforma Orlando potrebbe farsi risarcire fior di quattrini per questo attacco ingiustificato alla sua figura e alla sua reputazione, urge a questo punto chiarire quello che è stato il grave errore di valutazione ed ideologico che è stato commesso, non solo da lui, ma da lui efficacemente rappresentato e qui ripreso per via di ciò che ha pubblicamente affermato e frainteso.
Nello specifico, ad Adinolfi e a tutti quelli che sono stati affini alla sua posizione è sfuggito un concetto piuttosto delicato e che è già stato esposto più sopra: la violenza assume molteplici forme e non è sempre un atto violento fisico ed immediato, ma può benissimo protrarsi nel tempo e questa possibilità è tanto più alta quanto più è potente e predominante la parte che violenta, ricatta ed abusa della sua influenza. Non si tratta semplicemente di una differenza terminologica, ma di un dato che viene ben stabilito anche dalla legge italiana all'art. 609 bis del Codice Penale.
In particolare è utile sottolineare e riprendere il primo comma della norma citata: 
"Chunque con violenza o minaccia o abuso di autorità costringe taluno a subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni"
Come si può ben leggere, la norma italiana contempla esplicitamente anche il caso di abuso di autorità tra le condizioni con cui si può commettere il reato, condizione che certa parte dell'opinione pubblica (e degli opinionisti da social sempre più arrogantemente diffusi senza avere né arte né parte) pare non aver nemmeno lontanamente preso in considerazione.
E l'altra espressione sottolineata è ben indicativa di quanto sia ampia la portata del reato, quanto sia vasta la tutela dedicata dalla norma al contrasto della violenza: la disposizione citata punisce tutti gli atti sessuali forzati. Qualche lettore superficiale potrebbe pensare ed obiettare che un atto sessuale non è per forza uno stupro... ma questo stesso lettore superficiale incorrerebbe nello stesso tremendo errore di sottovalutare quello che la legge espone e tutela: la libertà sessuale, secondo il citato art. 609 bis c.p. deve essere totale e consensuale da entrambe le parti, dall'inizio alla fine del rapporto. Non è un caso se altre pratiche vergognose ed in sé inspiegabili come lo stealthing possano essere punite dalla stessa norma, perché un atto sessuale iniziato in un modo deve essere poi compiuto in buona fede e senza inganni o travalicazioni da parte di nessuno dei coinvolti in questo stesso atto.
E in simili casi, pagamenti e regalie "riparatorie" possono essere viste come un piccolo e generoso compenso da parte di chi violenta... ma, tornando al punto precedente, si possono benissimo vedere e considerare come un'ulteriore dimostrazione del potere ed estrinsecazione dell'abuso da parte della persona che oltretutto "si degna" di aggiungere qualcosa di materiale dopo la violenza psicologica (prima ancora che fisica) inferta alla sua vittima. Come se ciò bastasse a riparare tutto il male commesso...
Ma come si fa a questo punto a vedere questa (peraltro eventuale) elargizione come un compenso? E come lo si può considerare quindi il prezzo di una prestazione prostitutiva invece dell'ulteriore umiliante sfoggio di potere e di influenza che è?

Anzi, come si fa a considerare questa come prostituzione? Per di più di alto borgo?
Su questo aspetto pare non esserci molta chiarezza in merito da parte dei propugnatori della giusta morale e occorre anzi delineare ancora una volta cosa si possa intendere come rapporto di natura prostitutiva a livello di legge: si tratta di un'obbligazione naturale, ossia di un accordo non scritto e non giudizialmente risarcibile, con cui una persona accetta volontariamente di effettuare atti sessuali dietro compenso precedentemente e liberamente stabilito tra le parti. E a questo punto non si può sottolineare abbastanza il fatto che si tratta di un rapporto liberamente e volontariamente stabilito tra entrambe le parti. In cambio di soldi o altri beni materiali e senza altri rapporti di sorta dopo aver consumato le prestazioni sessuali concordate.
Nulla c'entra qualsiasi considerazione di ordine morale o moralistica che si possa fare sul tema e su cui si potrebbe discutere per ore. E nulla c'entra nemmeno il triste e depreccabile fenomeno, questo veramente "da puttane", di fare favori sessuali al capo in cambio di scatti di carriera e posizioni a scapito di chi se li meriterebbe: a livello di ordinamento, la prostituzione è solamente un rapporto sessuale o una serie di rapporti liberamente concordati in cambio di un prezzo in denaro liberamente stabilito di comune accordo.
Per il resto, il tema della regolamentazione della prostituzione era già stato trattato in precedenza e ancora dovrà essere affrontato in altra sede: basti qui richiamare il video-approfondimento che era stato già pubblicato da tempo.


Non resta quindi che una triste domanda, a cui probabilmente non verrà data una risposta tanto presto: cosa si aspetta a mettere da parte l'ignoranza e l'arroganza di sapere tutto su vicende così complesse e oscure e mettersi invece a capire per bene le cose?
Andare oltre le facili posizioni preconcette che non dicono nulla e non fanno altro che offendere e denigrare chi vive qualcosa che non si dovrebbe vivere è un atto che richiede molto stomaco e molto coraggio. Ma le conseguenze dell'alternativa comodità sono così allettanti?

giovedì 19 ottobre 2017

La Riforma Orlando come cambia la prescrizione?

L'effetto principale e più dirompende della cosiddetta "Riforma Orlando", approvata con la Legge n. 103 del 23 giugno 2017, è già stato trattato nell'approfondimento già dedicato al nuovo regime delle querele.
Ma, come anticipato, quello è stato solamente il primo dei vari cambiamenti introdotti e passati relativamente sotto silenzio nell'estate appena trascorsa. Cambiamenti peraltro non molto facili da analizzare, in quanto la Legge in questione adotta una "tecnica legislativa" piuttosto discutibile: se in passato si potevano criticare articoli composti da fin troppi commi e di difficile lettura, ma che comunque avevano una certa logica interna e non sconfinavano nelle previsioni di altri articoli, contribuendo a creare un disegno in qualche modo organico, in questo caso la legge è composta da un unico articolo e quasi un centinaio di commi che passano senza alcun ordine logico dall'introduzione di nuovi istituti al variare delle pene di alcuni reati al cambiamento della procedura penale.
Leggere un provvedimento del genere diventa un'impresa molto ardua e il compito di disticare la matassa ed interpretarla, prima ancora di renderla comprensibile, viene quindi molto più complicato di quanto già non sarebbe. C'è da augurarsi che tale sciagurata tecnica legislativa sia più unica che rara e che rappresenti anzi in campo di legge la proverbiale espressione "toccare il fondo"...

Ad ogni buon conto, uno degli altri effetti della Riforma Orlando si può riconoscere, oltre che nell'aver reso la maggior parte delle querele una sorta di invito al pagamento, nell'aumento delle pene o nell'esclusione delle attenuanti per alcuni reati.
Per i più curiosi, vengono aumentate a vario modo le punizioni formali per i reati di scambio politico-elettorale, di furto in abitazione e con strappo e di estorsione. Solo questi. Senza una logica apparente e senza un disegno d'insieme. Anzi, questi aumenti di pena sono una sorta di "intermezzo" rispetto a nuove regolamentazioni ben più importanti.

Infatti è un altro e più importante aspetto che appare determinante nel novero della riforma: il cambiamento dei termini di prescrizione e del loro decorso.
La nuova legge prevede infatti che nel caso di reati commessi contro i minorenni, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui la vittima raggiunge la maggiore età; analogo spostamento dell'inizio della prescrizione viene fatto in caso in cui siano necessari determinati atti (autorizzazione ad agire, deferimenti, rogatorie internazionali...).
La prescrizione invece addirittura sospesa non solo nei casi già previsti normalmente dall'art. 159 c.p., bensì anche tra i vari gradi di giudizio: è infatti previsto dalla nuova norma che la prescrizione di una causa venga sospesa per un limite massimo di 18 mesi tra i vari gradi di giudizio e dopo l'emanazione della sentenza di ciascuno dei gradi di giudizio che precedono quello in Cassazione. Di conseguenza i tempi processuali, già notoriamente biblici, vengono ulteriormente dilatati fino a tre anni... e quindi le vicende giudiziarie, anziché finire prima, restano ancora più a lungo nei tribunali, dove possono essere accatastate in attesa di essere esaminate e che si possa quindi arrivare ad una pronuncia definitiva. E in caso di assoluzione in appello o di annullamento della sentenza, i termini vengono peraltro computati di nuovo, prorogando ulteriormente i tempi.
Il tutto poi è condito da un ulteriore cambiamento in cui i tempi di prescrizione non vengono semplicemente sospesi, bensì vengono interrotti del tutto e devono quindi ricominciare a decorrere da capo dopo un evento già previsto prima dalla legge, ma che con la riforma assume anche una nuova valenza: l'interrogatorio reso alla Polizia Giudiziara delegata dal Pubblico Ministero ora interrompe la prescrizione.
Una previsione che può avere un senso in indagini particolarmente lunghe e complesse, ma che in altri casi diventa inspiegabilmente dilatoria, per non dire confusa quando stabilisce che questo meccanismo non possa comunque comportare un aumento dei tempi di oltre la metà del periodo di prescrizione ordinario nei reati contro la pubblica amministrazione. Molto più sensato ed organico sarebbe stato prevedere l'interruzione della prescrizione solo per il caso si proceda per alcuni tipi di reati e non in via generale ed in ordine sparso.
Tutta questa modifica del regime della prescrizione vista nel suo insieme appare "leggermente" paradossale rispetto agli intenti iniziali della riforma: a fronte di un tentativo di sfoltire il carico processuale eliminando sostanzialmente tutti i reati minori con querele poco utili ad arrivare in giudizio e forse più idonee ad arrotondare il conto in banca (tentativo già iniziato in precedenza con la particolare tenuità), la Riforma Orlando allunga notevolmente i tempi di "scadenza naturale" delle cause pendenti e future, lasciando sedimentare e trascorrere tanto, troppo tempo per arrivare a decidere e poter risanare le ferite inferte da un possibile fatto di reato.
La conseguenza estrema sembra un po' paradossale e sembra quasi voler dire che è meglio non finire in giudizio, perché altrimenti ci si resta impelagati (molto più) a lungo. Quando in realtà bisognerebbe starci di meno...

mercoledì 11 ottobre 2017

Dovuti chiarimenti sul Referendum lombardo-veneto

Com'è noto, il prossimo 22 ottobre gli abitanti delle Regioni di Lombardia e Veneto saranno chiamati ad esprimere il proprio voto in merito al quesito referendario indetto sull'autonomia... ed è da quando sono comparse le prime pubblicità in merito che si è cominciato, come al solito, a dire tutto ed il contrario di tutto.
Occorre quindi sgombare subito il campo almeno dai dubbi e dai "pettegolezzi" più frequenti che sono stati espressi in proposito:
1) il referendum del 22 ottobre non ha nulla a che vedere con il recente e controverso referendum indetto dai separastiti esteri dalla Catalogna: non si tratta infatti di una consultazione volta ad ottenere l'indipendenza di due Regioni e a fondare uno Stato autonomo ed indipendente all'interno dell'Italia. Non è insito nel quesito referendario e non avrebbe nemmeno quegli effetti: basti considerare che indipendenza ed autonimia non sono sinonimi per capire la portata di questa fandonia;
2) non si tratta di un referendum costituzionale, bensì di uno consultivo: questo aspetto non è di secondaria importanza, perché un referendum consultivo non va ad intaccare in alcun modo la Costituzione o una qualsiasi legge vigente, bensì consiste nella richiesta di un'opinione alla popolazione dotata di diritto di voto su un quesito stabilito da chi indice il referendum;
3) il referendum consultivo non ha alcun valore legale: come già esposto in occasione dell'esame dei vari tipi di referendum e della loro disciplina legale, in Italia hanno valore soltanto due tipi di consultazioni popolari, in quanto espressamente previste dalla Costituzione... e il referendum consultivo non rientra fra queste. Ne consegue quindi che, almeno a livello legale, questo referendum è equivalente ad un sondaggio, solo condotto nei seggi elettorali anziché su siti internet o per la strada.

Chiariti i punti fondamentali, resta da capire ora perché questo referendum sia stato indetto e che valenza abbia.
Nella storia recente, i referendum consultivi non sono certo una novità nemmeno in Italia, benché molti di essi siano rimasti per lo più lettera morta (per non definirli carta straccia) e dopo le rispettive votazioni non se n'è più parlato. Quello di prossima votazione rischia di non avere una sorte differente, ma in questa consultazione vi è una motivazione più sottesa rispetto alle altre: il 22 ottobre sancirà una sorta di illustre ritorno di un'iniziativa già tentata, arenata e dimenticata. Non molti infatti paiono essere al corrente dil fatto che la Regione Lombardia aveva già avviato e tentato una trattativa con il secondo Governo per ottenere una diversa distribuzione delle competenze previste dall'art. 117 della Costituzione, ma all'epoca la trattativa si arenò con la caduta di detto Governo e non venne più instaurata con quelli successivi. A quasi un decennio di distanza, ora si vuole ritentare la stessa iniziativa, ma su una base diversa.
Il vero valore di questo referendum quindi non è insito nella sua natura o nel suo (inesistente) valore legale, ma nel suo implicito significato di legittimazione popolare all'iniziativa e all'opportunità di tentare nuovamente la strada della trattativa con il governo centrale per l'attuazione del dettato costituzionale e la diversa distribuzione delle competenze amministrative.

Per quanto concerne specificamente la Lombardia, la consultazione popolare prossima ventura assume anche un'ulteriore valenza per molti versi sperimentale: la Regione è infatti finita nella bufera delle polemiche per i costi dell'acquisto di tablet per solgere il reefrendum con la nuova forma di voto elettronico... senza tenere in debito conto che questo acquisto è solo l'applicazione recente ed attuale di quanto in realtà già previsto ed approvato dalla Regione già dal 2016 con apposito Regolamento Regionale e quindi senza riflettre sul fatto che questa è una spesa "una tantum", valida anche per tutti gli analoghi referendum prossimi venturi (non a caso, il chiacchierato referendum consultivo del Sindaco di Milano sulla riapertura dei navigli previsto per aprile 2018 rientrerà in questa stessa categoria).
Questo Regolamento disciplina compiutamente le nuove modalità di voto, tramite dispositivi appositi, misure di sicurezza, criteri di valutazione e modalità di trasmissione dei risultati. E una lettura anche solo superficiale del Regolamento evidenzia un dato di fatto non molto ben calcolato: non si tratta quindi solo di fare un grande sondaggio in seggi elettorali, ma anche di sperimentare una nuova modalità di voto, per una volta tanto non ispirata al "grande modello americano", ma all'intento di correggere le storture evidenziate nelle votazioni passate e ad evitare quanto più possibile brogli e più o meno piccole variazioni ad opera di "scrutatori partigiani" (che purtroppo non sono un mito invntato per gridare ai brogli, ma una realtà tristemente diffusa). Oltre ad un secondo "effetto collaterale" di togliere la possibilità di scrivere polemiche o insulti liberi e stupidamente inutili sulle schede elettorali.
A voler ben vedere, si tratta di un esperimento molto interessante e che, se avrà successo, potebbe estendersi in futuro anche a votazioni provviste di tutto il valore legale del caso... e quale miglior campo sperimentale di un tipo di referendum che non produrrà effetti nell'ordinamento, ma di cui non si può non sentir parlare?

mercoledì 4 ottobre 2017

Querele addio?

L'estate appena trascorsa è passata in sordina dal punto di vista giuridico, piena di altre notizie, altri eventi ed altri pensieri più o meno leggeri e già rivolti alle ferie. Tuttavia, sotto questa coltre di silenzio, è stata approvata quella che già viene definita come riforma Orlando, una gigantesca legge di un solo articolo e ben 95 commi che hanno cambiato in maniera decisamente importante la giustizia penale italiana.
In così tanti commi la nuova Legge 103/2017, che è possibile leggere in maniera integrale sulla Gazzetta Ufficiale, tocca tante aree differenti, troppe per poter essere approfondite tutte in una volta sola senza scrivere quello che apparirebbe come un manuale breve della riforma. Pertanto qui di seguito saranno affrontate di volta in volta le novità prncipali della riforma, a cominciare da quella che ha cambiato il funzionamento e, in un certo qual senso, l'utilità delle querele.

Prima della riforma in questione, in Italia c'erano due metodi per iniziare un processo: la denuncia e la querela, dove la prima era una segnalazione alle competenti autorità di un fatto di reato e la seconda era invece la specifica richiesta di punizione da parte delo Stato di un illecito a rilevanza penale "ridotta" (ossia di un fatto che l'ordinamento non approva, ma per cui non si muove in maniera autonoma per punire il colpevole come invece avviene per esempio in caso di omicidio).
La querela aveva un'importanza anche abbastanza consistente in questi casi, perché non solo permetteva di iniziare un procedimento penale a carico del responsabile del reato, ma garantiva altresì che il processo andasse avanti fino alla sentenza o fino a quando non veniva ritirata (o rimessa, in gergo tecnico) nei casi in cui ciò era possibile e non era indicato il contrario di volta in volta dalla legge. Tralasciando i casi in cui a volte si faceva del vero e proprio stalking per fare in modo che una querela sporta venisse poi ritirata dalla vittima, risulta chiaro come la querela fosse uno strumento per dare voce e potere alle parti deboli, che subivano delle prepotenze tali da mandare qualcuno meritatamente in galera. Si poteva dire che il potere di querelare rappresentava giuridicamente il detto di "avere il coltello dalla parte del manico".
La Riforma Orlando ha però decisamente spuntato questo stesso proverbiale coltello e ne ha anche cambiato la forma con l'introduzione nel Codice Penale del nuovo art. 162 ter: tale norma prevede che, nel momento in cui viene sporta una querela che si può rimettere, il responsabile del reato possa mettere in atto delle "condotte riparatorie" consistenti in risarcimenti pecuniari, restituzioni, eliminazione delle conseguenze del reato "ove possibile" e simili. Per dovere di cronaca, queste erano delle condotte che avrebbero potuto portare al riconoscimento di un'attenuante nel futuro processo... e oggi è ancora così, ma solo per i reati perseguiti d'ufficio o a querela irrevocabile.
E una volta posta in essere questa "condotta riparatoria", la parola spetta al giudice, che ha il compito di valutarne la congruità, la proporzionalità al reato commesso e la tempestività: il querelato ha infatti un margine di tempo per effettuare questa riparazione, ossia l'udienza di apertura del dibattimento o un altro termine che può essere richiesto e concesso dal giudice nel caso di impossibilità per causa "non imputabile" al reo, che può avere quindi fino a sei mesi per effettuare la riparazione richiesta da questa nuova legge.
Una volta accertati tutti i requisiti, il giudice allora ha il potere di dichiarare l'estinzione del reato.
Questa norma ha quindi una conseguenza di non poco conto: dal momento che si estingue il reato per cui si è sporta la querela, non si chiude semplicemente il procedimento, ma di esso non ne resta la benché minima traccia e nulla finisce sul casellario giudiziale del querelato. Perché, occorre ribadirlo, se e quando un reato si estingue prima di una sentenza di condanna della Cassazione, è come se non fosse mai successo nulla. A livello giuridico, almeno...

Consci di questa conseguenza non sempre piacevole o auspicabile, alcuni potrebbero anche legittimamente pensare di non accettare alcun compenso per il danno patito (basti pensare ad esempio al danno d'immagine per la reputazione rovinata da una voce di corridoio infondata) e quindi di andare avanti con il processo. Ebbene, qui casca il proverbiale asino: è infatti espressamente previsto dal nuovo art. 162 ter c.p. che il querelato possa effettuare la propria riparazione anche tramite offerta reale come regolata dal Codice Civile.
Senza aprire una parentesi troppo grande, l'offerta reale è quel meccanismo previsto dall'art. 1208 e seguenti del Codice Civile, grazie al quale un debitore che si voglia liberare di un pagamento che il creditore non voglia accettare, può depositare un'offerta reale al creditore tramite un ufficiale giudiziario e liberarsi così a tutti gli effetti del proprio debito. Con questo stesso procedimento, un querelante che vorrebbe giustizia invece di soldi, nel caso in cui volesse rifiutare l'offerta si ritroverebbe invece obbligato ad accettare o a sperare che il giudice ritenga insufficiente il pagamento e proseguire così con il processo invece di estinguere tutto.

Questa nuova regolamentazione dell'istituto della querela ha un chiaro intento: risparmiare risorse dalla giustizia agevolando e promuovendo la risoluzione delle questioni fuori dalle aule di tribunale e prima del processo, tarpando le ali a tutti quei soggetti (effettivamente molesti) che infestano ed intasano le aule di tribunale con vertenze complessimanete poco influenti e che si potrebbero risolvere con un po' di buon senso. Piccole questioni che ora questi stessi soggetti saranno obbligati a risolvere accettando il buon senso altrui... se non vogliono loro per primi usare la querela come mezzo per forzare la mano e costringere gli altri a ripagare il dovuto.
Resta però un'incognita piuttosto grossa e per certi versi preoccupante: la nuova norma infatti usa la clausola di salvaguardia di rendere questo nuovo meccanismo inapplicabile alle fattispecie per cui la querela è irrevocabile: peccato che queste stesse fattispecie siano drammaticamente poche, troppo poche. E quelle che destano maggiore allarme sociale o che possono creare i maggiori danni a lungo termine siano escluse da questo ristretto novero: basti pensare ad esempio che lo stalking, la cui repressione è già di suo poco efficace e funzionale, è per lo più attivabile tramite una querela che si può sempre rimettere.
Di conseguenza, con questo nuovo tipo di querela, le persone danneggiate dai reati non si trovano più in mano il manico di un coltello, quanto più concretamente una sorta di cambiale in bianco: pressoché tutti sono ormai liberi di gettare fango addosso ad una persona o di perseguitarla, tanto per sfangarla basta pagare...

11/10/2017 - Aggiornamento
A seguito delle prime applicazioni della nuova legge e dei suoi effetti deleteri verso dei reati seri e non abbastanza seriamente considerati, è stato annunciato un emendamento della Riforma Orlando che dovrebbe intervenire in maniera strutturale per escludere lo stalking e altri reati dall'applicazione dell'art. 162 ter c.p.
Quando tale emendamento sarà approvato, si spera il prima possibile, si sarà finalmente messa almeno una pezza ad un'idea che già da principio avrebbe dovuto essere strutturata in maniera diversa. Come si suol dire, meglio tardi che mai.

sabato 24 giugno 2017

Due parole sulla Brexit

Lo spazio "Parliamo di Diritto" è nato, come suggerisce il titolo, per parlare di diritto e il tema della cosiddetta “Brexit” a prima vista non vi rientra in senso stretto; tuttavia la notizia e gli avvenimenti che da un anno a questa parte si sono succeduti hanno in sé diversi risvolti che con il diritto hanno a che vedere in molte maniere, tante che forse non è nemmeno possibile analizzarle tutte appropriatamente in un'unica sede e con un'unica riflessione.

Tutta questa situazione è nata da un istituto che ho già avuto modo di affrontare altre volte e che devo citare nuovamente, dal momento che è alla base di tutto: il referendum, ovvero la consultazione popolare, strumento della cosiddetta “democrazia diretta” con la quale tutti i cittadini sono chiamati ad esprimere la propria opinione in merito a determinati temi ed in alcune forme che variano a seconda del tipo di referendum indetto e a seconda del valore legalmente vincolante che sia eventualmente riconosciuto a quel determinato tipo di referendum.
In Inghilterra, com'è ormai notorio, se ne è tenuto uno per chiedere ai cittadini del Regno Unito se fossero favorevoli a rimanere o ad andarsene dall'Unione Europea. Il risultato non ha bisogno di essere specificato; quello che va invece rimarcato e che quasi nessuno sembra tenere in considerazione è un altro fatto, ovvero che il referendum sulla Brexit è un referendum di tipo consultivo. Che, tradotto in termini meno giuridico-burocratici, significa che quella espressa è un'opinione che dal punto di vista legale poteva essere scritta anche sulla carta igienica e vale praticamente poco più di un sondaggio, perché si tratta di un mezzo di espressione ufficiale del popolo e non è né commissionato da qualcuno né svolto da un'agenzia più o meno terza... ma non ha comunque valore vincolante.
Per chi se lo ricorda, in occasione del famoso secondo referendum sul nucleare, a Milano si è votato per ben altri cinque quesiti referendari limitati alla sola sfera del Comune da poco eletto: anche quelli erano referendum consultivi e indipendentemente dal risultato di ciascuno di essi, sono tutti rimasti lettera morta: non si è realizzato nulla di quanto richiesto e le intenzioni espresse dai cittadini sono rimaste inascoltate ed inattuate.

Nel caso invece del referendum inglese, nessuno a nessun livello ha mai tenuto conto del fatto che la popolazione poteva essere tranquillamente ignorata da un punto di vista legale, perché ha solo espresso su un pezzetto di carta un'opinione come chiunque può esprimerla, anche se in quel caso è stato possibile in una forma molto sintetica e senza poterne dare alcuna ragione.
Si potrà legittimamente obiettare che un'azione del genere sarebbe tradire la volontà popolare, pur ammettendo che non ha valore legale... come se la mancata attuazione del brocardo “vox populi vox dei” fosse peraltro una novità assoluta ed inaudita nel panorama non solo europeo e nella storia politica più o meno recente (basti di nuovo citare l'esempio dei referendum consultivi di Milano). Ma affrontare una questione di tale tenore significa addentrarsi in un campo più squisitamente politico e ci sono già commentatori migliori di me sul tema.
Tornando ad una discussione più marcatamente incentrata sul diritto, una fuoriuscita dall'Unione Europea è un atto che è effettivamente senza precedenti e anche se sono previste ormai delle norme che permettano l'uscita di un Paese dall'Unione (disposizione peraltro originariamente nemmeno presa in considerazione dai Trattati istitutivi delle varie formazioni europee ed aggiunta solo in tempi molto più recenti), tali norme non sono mai state concretamente attuate e sperimentate e vi è quindi il rischio che da questo atto possano discendere anche profili non previsti e al momento non adeguatamente regolati, così come molti altri profili del diritto europeo ed internazionale in genere.
Inoltre si è dato voce ad un motto spesso utilizzato con risultati piuttosto ballerini, ovvero il famoso “fare presto, fare bene”: com'è di tutta evidenza, non si tratta di una questione bagatellare che possa essere risolta con pochi sforzi ed una sostanziale pacca sulle spalle, ma è qualcosa che va normato e regolato sotto tutti i profili, perché tutti i profili vengono toccati.  E già il primo risultato in questo senso si è  visto ed avuto, con lo svolgimento di elezioni anticipate che in Gran Bretagna avrebbero dovuto generare un governo più coeso per una Brexit più stabilmente portata avanti e hanno invece portato alla formazione di un governo ancora più debole di quello sciolto anticipatamente lo scorso anno... è stato quindi fatto presto, ma sul "bene" i risultati parlano da sé.
Data la premessa, nei prossimi anni vi possono essere diversi scenari possibili e non tutti positivi, ma in ogni caso già da un anno a questa parte sono stati messi in discussione i Quattro Pilastri, le quattro libertà fondamentali che regolano il funzionamento e che stanno alla base del mercato unico e dell'Unione Europea... da un punto di vista bilaterale e reciproco, dall'Unione Europea all'Inghilterra e viceversa. In estrema sintesi, tutti i rapporti nati e basati sul diritto comunitario e sull'appartenenza all'Europa, intesa come formazione politica ed ente sovranazionale, possono essere concretamente messi in discussione e dando valore legale a ciò che ha un valore casomai politico e praticamente tutti i rapporti di diritto delle persone fisiche e giuridiche rischiano una seria revisione, se non una vera e propria rivoluzione... anche se forse non nel senso più positivo dell'espressione.
È altresì indubbio come quello inglese sia un forte gesto di rottura e le autorità si sono già affrettate a dire all'indomani del referendum che “questo non è l'inizio della fine dell'Unione Europea”.

Probabilmente è ancora troppo presto per fare pronostici in merito e gli scenari che si aprono sono vasti e sono anche tanti e variegati per ottimismo e realismo. Quello che è certo è che la data del 24 giugno 2016 segna la fine di un'epoca, coincidente con la fine dell'ideologia e dell'ideale dell'Europa politica così com'era stato figurato fino a quel momento, quella di un'ente forte, con i suoi problemi, ma sempre in espansione e da cui si poteva solo entrare per stare tutti assieme e meglio ed uscirne era un'idea tanto impensabile quanto inverosimile e catastrofica.
Non è questa la sede per prospettare ed analizzare tutti gli scenari e gli sviluppi possibili, tuttavia sorge spontanea una domanda: gli Inglesi hanno dato davvero avvio al già evocato “inizio della fine” oppure con il loro strappo hanno fatto invece un favore all'Unione Europea indicandole che ormai una sua riforma profonda (di tutti i suoi assetti politici e di ordinamento) è ormai necessaria e non più rinviabile?
Come sempre, ai posteri l'ardua sentenza.

giovedì 22 giugno 2017

Cronaca di una legittima difesa

La notizia è recente e ha suscitato qualche attenzione non solo a livello locale: a Villongo, un paesino della Val Calepio, un uomo è stato travolto ed ucciso da un'auto. Tuttavia, a differenza di tanti altri casi che hanno un analogo incipit, non si tratta dell'ennesimo incidente stradale, bensì di episodio ben diverso.
Un individuo, un carpentiere albanese pericoloso e con precedenti penali, aveva preso di mira un'impiegata del Comune di Villongo e l'aveva perseguitata fino al punto da spingere la donna a sporgere denuncia proprio ai sensi dell'art. 612 bis, ovvero appunto del tristemente noto reato di stalking. Nonostante questo atto, l'uomo è andato avanti imperterrito a perseguitare la donna, con intenzioni ben chiare e tutt'altro che piacevoli. Anzi, l'uomo si fatto addirittura più audace e negli ultimi appostamenti pare si fosse portato dietro pure un coltello, con il quale aveva anche ferito la sua vittima in altre occasioni, dimostrando in questo modo la sua spiccata pericolosità. E l'ultimo appostamento del 19 giugno non ha fatto eccezione: il persecutore si è nascosto armato di coltello fino a vedere l'oggetto della sua ossessione, l'ha sorpresa e ferita nuovamente... ma per sua fortuna, l'impiegata comunale è riuscita a salire in macchina.
L'albanese però non si è dato per vinto e l'ha raggiunta e allora la donna si è data alla fuga accendendo il motore e partendo in retromarcia, con l'uomo che si è appeso allo specchietto della macchina e non ha mollato l'inseguimento, finendo pertanto investito e ferito. La donna, accortasi dell'accaduto, ha tuttavia avuto abbastanza presenza di spirito da fermarsi e chiamare lei stessa i soccorsi, che tuttavia non sono serviti a salvare il persecutore.

A questo punto possono partire le speculazioni in termini legali.
Una prima visione superficiale parrebbe configurare un caso di investimento e del reato da poco introdotto di "omicidio stradale" per via dell'investimento procurato, a cui non si può aggiungere anche l'omissione di soccorso perché la donna non è comunque scappata e si è anzi attivata per chiamare personale più competente dal punto di vista medico.
Tuttavia questa ipotesi è sconfessata dalla ricostruzione dei fatti ed è invece maggiormente configurabile un'ipotesi di legittima difesa: non si può infatti ignorare il fatto che la donna non ha volontariamente investito l'uomo e l'albanese non era un semplice passante sulle strisce pedonali investito da un'auto troppo veloce. La situazione era anzi ben diversa, in quanto l'uomo ha messo in atto un'aggressione violenta ai danni della donna e ha quindi causato una situazione di pericolo per lei, alla quale ha reagito fuggendo. L'uomo non ha desistito di fronte alla fuga della donna e l'ha inseguita, mantenendo intatta la minaccia e la situazione di pericolo, fino a mettersi in mezzo nel percorso della macchina.
Inoltre manca qualsiasi elemento che possa lasciar supporre che la vittima sia in qualche modo "passata al contrattacco" e abbia cercato volontariamente di investire l'uomo che l'aveva perseguitata ed aggredita. Lo dimostra al contrario il fatto che la donna, mostrando molta più pietà ed umanità del suo aggressore, sia rimasta in loco e abbia chiamato i soccorsi.
In tutto questo, gli atti compiuti si possono pertanto qualificare e scusare, da parte dell'ordinamento, con la legittima difesa, in quanto la donna è stata sotto pericolo costante e duraturo e la sua reazione è stata tutt'altro che aggressiva, ma è stata anzi limitata e contenuta, volta a salvarsi la vita e a sottrarsi al pericolo, senza ricorrere ad armi o a violenza, ma cercando solo il rifugio della propria macchina, a cui l'albanese si è aggrappato irrazionalmente fino all'ultimo per continuare la propria opera ingiusta.

Questo almeno era il quadro fino a poco tempo fa: ad oggi è stata infatti avanzata da parte dei fratelli del defunto persecutore una richiesta di accertamenti, adducendo circostanze che devono essere verificate. Su tale base è stato quindi aperto un fascicolo per omicidio colposo, un atto dovuto e allo stato un passaggio meramente formale per permettere gli accertamenti che, nell'ipotesi più probabile, dovrebbero confermare quanto già emerso e chiudere la vicenda con un'archiviazione per cui nulla è dovuto a nessuno.
Purtroppo, a causa della richiesta degli altri albanesi, per mettere la parola fine a questa vicenda occorre adesso aspettare la sentenza del G.I.P.
Che alla luce della nuova riforma del diritto penale, potrebbe arrivare molto presto...

mercoledì 7 giugno 2017

A proposito della sentenza su Riina...

Quando si ha a che fare con determinati argomenti e con determinate situazioni è sempre bene trattare con i guanti ogni singolo dato ed analizzare in maniera oggettiva ogni punto, tanto più quando si viene ad esaminare casi eccellenti e delicati come quello del boss mafioso Totò Riina.
Sulla figura criminale del soggetto citato non è il caso di dilungarsi in questa sede: la storia da sola basta a dare tutte le prove e le dimostrazioni del caso. Quello di cui invece è utile e opportuno discutere, soprattutto alla luce degli articoli di clamoroso effetto mediatico usciti di recente, è la recente sentenza n. 27766 emanata lo scorso 5 giugno dalla I Sezione Penale della Corte di Cassazione.
A dare una prima occhiata ai soliti titoli roboanti che vogliono fare effetto e presa sul pubblico e alla diffusione di post e reazioni di ogni tipo, parrebbe che la Suprema Corte abbia sancito e garantito per Totò Riina il diritto a morire con dignità, la stessa dignità che è stata negata alle sue vittime dall'operato diretto o indiretto di Riina (e cercare di negare o smentire questo dato di fatto sarebbe quantomeno imbarazzante...). Tuttavia la Cassazione non ha affatto sancito questo e l'affermazione mediatica è viziata da molti errori e prese di posizione superficiali.

Innanzitutto la Cassazione è una corte di legittimità: questo significa che si occupa di giudicare le vicende sottoposte al suo giudizio solo ed esclusivamente dal punto di vista del diritto e della sua applicazione, senza entrare nel merito di nessuna vicenda e senza nemmeno avere il potere per farlo, in quanto la sua funzione è un'altra, che è appunto quella di pronunciarsi su come il diritto debba essere interpretato, a volte risolvendo questioni anche piuttosto complesse.
Chiarita questa prima fondamentale premessa, si potrà comprendere meglio quindi come non sia nemmeno possibile e anzi sia un dato addirittura falso che la Cassazione abbia potuto sancire una pronuncia di merito come quella che uno specifico condannato abbia diritto a morire in un dato modo o che abbia potuto addirittura decidere nel merito che quello stesso soggetto debba essere scarcerato. Perché, sorpresa delle sorprese, ancora non si è deciso nulla!
Che cosa quindi è successo realmente?
Per capirlo bisogna fare un passo indietro, addirittura a maggio 2016: il difensore di Riina, a seguito delle varie perizie e visite mediche, ha presentato un'istanza al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, competente a giudicare nel merito lo svolgimento del trattamento carcerario e le varie richieste presentate dagli avvocati dei condannati nel proprio distretto di competenza. Questa istanza richiedeva ai giudici o il differimento della pena o la concessione degli arresti domiciliari a causa del conclamato stato di salute del capo mafioso, ma l'istanza stessa è stata respinta, con tanto di motivazioni inerenti sia la compatibilità tra lo stato di salute di Riina e la sua detenzione sia la sua pericolosità sociale ancora attuale. Le motivazioni tuttavia non sono state reputate così inoppugnabili e sufficienti a chiudere la questione in quella fase e l'avvocato di Riina ha quindi proposto appello in Cassazione... e la Suprema Corte, nel pieno e legittimo svolgimento delle sue funzioni, ha ritenuto che il rigetto operato dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna non fosse sufficientemente motivato e ha quindi chiesto al medesimo Tribunale di Sorveglianza di valutare meglio e più in concreto la situazione (com'è compito e competenza di tale corte fare), fornendo pertanto una motivazione più completa e precisa e, in definitiva, creando un atto completo che spieghi a tutti e al di là di ogni dubbio la propria decisione e la meritevolezza dei provvedimenti presi.
In altre parole, la Cassazione ha detto di guardare, valutare e controllare meglio quanto fatto fino ad ora riguardo al caso di Totò Riina, affinché tutto sia fatto secondo la legge e non si possa dare adito a reclami di sorta.

L'equivoco nasce dal fatto che la Cassazione, come già detto, non ha potuto sancire un principio tale per cui Riina merita una morte dignitosa, ma nel rinviare la decisione alla corte bolognese ha operato un richiamo ai principi dell'ordinamento in materia di trattamento carcerario, principi sanciti non solo dai primi articoli dell'ordinamento penitenziario, ma ancora più in alto dalla Costituzione e anche dai trattati europei, in particolare dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (la cosiddetta CEDU): principi che sanciscono la dignità e l'umanità dei trattamenti carcerari per tutti indistintamente, senza eccezioni, in quanto facenti parte del modo di essere dell'Italia e dell'Europa.
La rabbia derivante dalla possibilità che si possa parlare di diritti nei confronti di un individuo del genere, che ha commesso e fatto commettere atrocità tali da far dubitare che sia egli stesso un essere umano e che ha negato gli stessi diritti a tante altre persone, è più che comprensibile e nel corso del tempo gli saranno stati augurati i peggiori mali del mondo... ma vale davvero la pena ridursi in concreto e adesso ad essere individui dello stesso genere? Vale la pena creare un'eccezione alle leggi e alla struttura stessa dello Stato, pur per un individuo che nulla meriterebbe?
Perché fare una cosa del genere significa in sostanza buttare la Costituzione e l'ordinamento intero per ritornare ai tempi e alle ideologie del fascismo; significa andare ad adottare in tutto e per tutto la cultura e il regredito approccio americano; significa farsi sanzionare dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo come mai prima d'ora e diventare lo zimbello d'Europa... e significa, in ultima istanza, gettare al vento tutti gli anni e gli sforzi fatti da tanti eroi italiani per darla vinta alla cultura e ai metodi mafiosi.
Il tutto per cosa?