giovedì 19 luglio 2018

Lo stupro e l'aggravante dell'ubriachezza: come stanno davvero le cose?

Una notizia di cronaca piuttosto recente riporta una vicenda piuttosto triste e che causa non poche reazioni ed è anche giusto che desti indignazione e perplessità, quando non paura nei confronti di certi soggetti: è ormai diventata tristemente nota infatti la vicenda della giovane che, dopo essersi ubriacata, è stata abusata da due uomini e l'iter giudiziario è stato piuttosto altalenante... e, purtroppo, è attualmente ancora in corso, con tutti i ritardi e le conseguenze del caso.
Il punto però per certi versi più tragico di tutta questa vicenda è dato dall fatto che i media hanno, chi più chi meno, dato dei titoli altisonanti per attirare visione e fare discutere sull'ultima pronuncia della Cassazione in merito ad un tema che non può che essere caldo e delicato al tempo stesso... ma come spesso accade quando si tentano operazioni di questo genere, i media hanno alzato un gran polverone nella maniera più sbagliata possibile: prendendo una cantonata colossale e dando il via ad una disinformazione collettiva tanto più preponderante quanto più in grado di cavalcare l'onda (mediatica) dell'indignazione.

Nel caso di specie, la vittima della violenza era in uno stato di certo non brillante o ottimale e soprattutto è finita fra le braccia di due soggetti che invece di aiutarla le hanno procurato sofferenza e dolore ed un iter giudiziario lungo e travagliato come solo quelli italiani sanno essere certe volte. Ma il punto di arrivo e quello focale della discussione è stato fatto passare per quello che non è: secondo i titoloni roboanti, la Cassazione avrebbe affermato che se la vittima di una violenza è ubriaca, allora il reato non è aggravato, ma la ricostruzione, per quanto possa attirare sguardi e accessi alla notizia, è del tutto falsa nella sostanza. Quello che la cassazione ha sancito è che l'aggravante dell'uso delle sostanze alcoliche è stata impiegata ed applicata male dalla Corte d'Appello e quindi la stessa Corte dovrà ricostruire meglio dal punto di vista processuale gli eventi per una migliore e più corretta applicazione della legge.
E d'altronde non poteva che essere così: riguardo al tema dell'intossicazione da alcol e sostanze stupefacenti vi sono numerose norme, ma in linea generale quando si parla di simili stordenti bisogna prestare molta attenzione, perché la legge punisce con aggravi specifici di pena coloro che si ubriacano o si drogano apposta per togliersi i freni inibitori o per costruirsi un halibi nella falsa convinzione che ciò possa portare a "scusare" il comportamento vietato perché commesso in uno stato di incapacità... con la "sottile" differenza che la legge prevede chiaramente come uno stato di incapacità debba essere accidentale o frutto di una malattia psichica e di certo non possa essere considerato valido uno stato di incapacità autoindotto.
A voler vedere la vicenda invece dal lato della vittima, anche in questo caso la sussistenza dell'aggravante viene a mancare: l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti sulla vittima è chiaramente indicato tra le circostanze aggravanti della violenza sessuale sancite dall'art. 609-ter c.p., ma la legge è altresì chiara nel richiedere che le stesse sostanze siano somministrate alla vittima da parte di chi commette poi la violenza.
Nella vicenda specifica non è mai emerso alcun dettaglio di questo genere e la vittima degli abusi ha anzi bevuto troppo di sua iniziativa. Che sia stata indotta a bere dai suoi aguzzini o da altri problemi personali non è dato saperlo e la Cassazione non è nemmeno una Corte legittimata ad approfondire tali questioni, ma ritenere che la Suprema Corte abbia "violato i diritti delle donne" o "fatto tornare indietro il diritto" per qualcosa che non si è nemmeno lontanamente verificato è uno sconveniente frutto della scarsa accuratezza delle informazioni e delle ricostruzioni più fantasiose che concrete.

Non solo: sulla scorta di tali titoli giornalistici campati per aria ed ignoranza, si è gridato allo scandalo perché non è stato punito un abuso grave, quando in realtà la sentenza di condanna sancisce anche la presenza di un'altra aggravante specifica non toccata minimamente dalla Cassazione, ossia quella della minorata difesa, derivante dalla condizione di ubriachezza in cui la donna era sprofondata.
Quindi i due violentatori sono stati condannati per violenza sessuale di gruppo aggravata dal fatto di aver consumato la violenza stessa su una persona non in grado di difendersi e meno che mai di prestare un valido consenso all'atto di cui poi è stata vittima... e per paradosso sono stati ritenuti graziati di non aver commesso un delitto aggravato come hanno invece effettivamente commesso.
Con tutta l'amarezza che il binomio tra ignoranza e disinformazione ancora una volta porta con sé, aggiungendo danni ad una vicenda già penosa.

domenica 3 giugno 2018

Come funziona l'arresto in Italia?

A seguito delle consuete e delle fin troppo ricorrenti polemiche riguardo ad una scarcerazione ritenuta “facile” o “scandalosa”, è bene chiarire i profili legali dell’arresto e della custodia cautelare in Italia.
Ancora una volta vale la premessa per cui è bene eliminare tutte le idee di sistema giudiziario che si ricollegano a film e telefilm americani.

In Italia è possibile arrestare una persona o disporne lo stato di fermo solo per determinati reati, non per tutte le condotte che siano penalmente vietate e sanzionate e a volte solo in flagranza (e non in fragranza) di reato, ossia quando il reo è colto nell’immediatezza del fatto, mentre lo sta compiendo o lo ha appena compiuto. Senza approfondire troppo questa vasta tematica, basti chiarire in linea generale che per verificare se sia possibile arrestare una persona, occorre controllare quale sia la pena prevista dal Codice Penale per la specifica condotta imputabile alla persona: non tutte le condotte infatti prevedono l'arresto obbligatorio o quello facoltativo e in linea di massima alle condotte punite con meno di cinque anni di reclusione nel massimo non consegue automaticamente l'arresto.

Quando una persona viene tratta in arresto, si deve seguire una procedura che vale per tutti: quando le forze dell’ordine eseguono un arresto, che sia in flagranza di reato o su ordine del Pubblico Ministero, esiste un limite temporale di 48 ore entro cui il PM deve richiedere al GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) di fissare un’apposita udienza nella quale questi deve decidere solo ed unicamente della validità e della fondatezza dell’arresto effettuato, senza potersi pronunciare preventivamente sulla colpevolezza o meno della persona tratta in arresto, a meno che non si tratti di riti speciali. Dal momento della richiesta del PM, decorre un ulteriore termine di 48 ore massime perché l’udienza suddetta venga fissata e venga decisa la convalida o meno dell’arresto e le eventuali misure cautelari, che siano parametrate ai fatti e ritenute compatibili con la ricostruzione degli eventi e alla pericolosità sociale degli stessi fatti e della personalità dell’arrestato.
Qualora una di queste due scadenze non venga rispettata per qualsiasi motivo, l’arresto decade automaticamente e la persona tratta in arresto deve essere rilasciata immediatamente, senza possibilità quindi di cauzioni, detenzione indeterminata fino ad un’udienza qualsiasi o altri trattamenti di sorta che si possono vedere in uno dei citati film o telefilm di matrice statunitense.

giovedì 11 gennaio 2018

Come funzionano le elezioni in Italia

Soprattutto in tempi di campagna elettorale si comincia a dire tutto ed il contrario di tutto, a partire dagli stessi media. E in mezzo alla bolgia delle polemiche capita di sentire tante promesse e di vedere tanti simboli in cui campeggiano i nomi di vari personaggi che dovrebbero auspicabilmente diventare Presidente... ma non è poi detto che così avvenga e non solo perché quel partito non abbia vinto le elezioni.
Prova ne è la tornata elettorale del 2013, formalmente vinta dal Partito Democratico allora guidato da Pierluigi Bersani e che avrebbe dovuto farlo salire al governo, ma poi la storia recente ha visto l'insediamento a Palazzo Chigi di Enrico Letta.  E molti non si sono neanche chiesti il motivo di tale stravolgimento dei piani e dei programmi e sembrano dimenticarlo ancora adesso.
Occorre quindi fare un po' di chiarezza sulle elezioni e sul loro meccanismo fondamentale.

Il modo in cui si svolgono le elezioni è regolato dalla legge elettorale, che determina il modo ed i criteri con cui all'esito delle elezioni vengono assegnati e ripartiti i vari seggi del Parlamento ai membri dei partiti che si sono candidati alle elezioni. Si può discutere sul merito e sulla qualità delle leggi elettorali che si sono succedute e di quella attualmente in vigore, ma questo è un argomento che può infiammare i commenti politici più che quelli di diritto.
Quello che è invece importante rimarcare è che le elezioni non consegnano affatto un governo al Paese, ma solo un'assemblea parlamentare completamente formata. In altri termini, ogni volta che si indicono le elezioni, agli italiani è dato il potere di scegliere chi andrà a discutere, approvare o respingere le varie leggi e proposte di legge presentate dal Governo e/o dagli altri parlamentari. Secondo l'ordinamento giuridico, l'ordine dovrebbe essere inverso, ma la pratica degli ultimi decenni ha mostrato come il Parlamento ha progressivamente abdicato alla sua funzione di creare leggi oltre che a discuterle e si è sempre più limitato a discutere le leggi proposte dal Governo, che non avrebbe formalmente questo scopo se non per i casi urgenti.
Fatto sta che in Italia le elezioni, per dettato costituzionale, consegnano candidati alla Camera dei Deputati soggetti che abbiano almeno 25 anni di età e al Senato della Repubblica i candidati devono avere almeno 40 anni per potervi accedere. Questi sono limiti che la legge fondamentale dello Stato pone e che nessuna legge elettorale può cambiare.

Una volta che le assemblee parlamentari sono formate, solo in quel momento inizia davvero la ricerca e l'individuazione del candidato premier. La pratica consueta delle ultime tornate elettorali ha visto una progressiva anticipazione dei candidati Presidenti del Consiglio già in fase di slogan elettorali e ha in un certo qual senso personalizzato lo scontro politico e la competizione elettorale, portandola su un piano di simpatia o antipatia per i vari personaggi dello "spettacolo politico" piuttosto che sulle idee e sui programmi effettivi dei vari partiti, sull'utilità che intendono dare e sul possibile programma di governo e di leggi da approvare o modificare. Una pratica che negli USA funziona e ha una sua matrice e delle regole non scritte che governano questo modo di agire, ma che in Italia ha portato ai ben noti e tristi fenomeni del "voto contro", soprattutto a causa dell'arretratezza ideologica di certa parte degli intellettuali e degli schieramenti che dalla metà del secolo scorso fondano il loro pensiero e il loro modo di fare politica sull'individuazione e sulla successiva demonizzazione del nemico, della minaccia da abbattere ed arginare a tutti i costi e con tutti i mezzi... con risultati abbastanza sconfortanti e consegnati alla storia.
Ad ogni buon conto, è solo dopo la formazione delle Camere che può essere cercato chi governerà il Paese nel corso della legislatura eletta, perché solo in quel momento potrà essere individuata una maggioranza parlamentare che sia disposta a concedere la propria fiducia a quel dato soggetto in grado poi di formare una squadra di governo.
Ma prima ancora di riuscirci, vi è un altro passaggio fondamentale: è infatti il Presidente della Repubblica a conferire un mandato esplorativo a chi intenda creare un governo proprio per verificare se sia possibile trovare una maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. Così ad esempio è avvenuto dopo le elezioni del 2013, in cui l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito mandato esplorativo a Pierluigi Bersani, allora candidato premier del PD, perché trovasse una maggiornaza in grado di sostenere il suo possibile governo, senza tuttavia riuscirci... e successivamente, il Presidente della Repubblica ha conferito analogo incarico ad Enrico Letta, il quale è invece riuscito a trovare la fiducia di sufficienti membri del Parlamento per poter tornare con successo dal Presidente Napolitano e farsi così nominare Presidente del Consiglio.
Ed ebbene è così:in Italia il Governo non viene eletto dai cittadini. Non lo è mai stato e finché non viene modificata la Costituzione, mai lo sarà: il Presidente del Consiglio dei Ministri viene nominato dal Presidente della Repubblica a condizione che possa godere di una maggioranza nell'assemblea parlamentare in grado di sostenerlo e fintanto che ce l'abbia. Affermare che vi siano dei "governi illegittimi non votati dagli italiani" è un'affermazione che giuridicamente non ha senso ed è anzi una presa in giro a tutti gli effetti.
Nel momento in cui la fiducia del Parlamento dovesse venire meno, il Governo cadrebbe, ma questo non costituisce automaticamente un ritorno anticipato alle elezioni, perché questa sarebbe una misura estrema, la misura ultima nel caso di totale ingovernabilità: difatti solo il Presidente della Repubblica ha il potere di indire le nuove elezioni con lo scioglimento delle Camere, ma caduto un Governo se ne fa un altro, se vi è per l'appunto la possibilità che un altro individuo sia in grado di ottenere la fiducia del Parlamento e continuare così la legislatura in corso. I famosi Governi Monti, Renzi e Gentiloni, solo per citare i più recenti, sono nati in questo modo e sono stati del tutto legittimi dal punto di vista della loro formazione. Si può discutere sul loro operato e su quanto abbiano mantenuto o meno le promesse, ma queste sono argomentazioni puramente politiche, che nulla hanno a che vedere con la legittimità della loro nomina e della loro carica.
Un'ultima nota di particoaler interesse è costituita dal fatto che non necessariamente il Governo ed i Ministri debbano essere scelti nell'ambito del Parlamento: è infatti possibile che anche una figura esterna posa essere individuata dalle Camere o dal Presidente della Repubblica... anche se il ricorso a personalità esterne per la formazione di "governi tecnici" non è molto frequente.